LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 ottobre 2007, n. 25

Modifiche alle leggi regionali 25/1996 in materia di agriturismo, 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, 18/2004 in materia di fattorie didattiche e 24/2006, in materia di strade del vino.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/10/2007
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo

Art. 8
1.
L'articolo 9 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:
<<Art. 9
 (Autorizzazione comunale)
1. Il Comune ove sono ubicati gli immobili destinati all'attività agrituristica provvede, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 96/2006, al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività stessa, fissandone limiti e modalità.
2. I soggetti interessati presentano apposita domanda corredata dell'autocertificazione relativa:
a) al possesso dell'attestato di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7;
b) alla descrizione della azienda, delle produzioni aziendali e delle attività agrituristiche per le quali si richiede l'autorizzazione, specificando la capacità ricettiva e il periodo di apertura annuo, dalle quali si possa evincere il rispetto dell'articolo 2, commi 1 e 3;
c) al personale utilizzato;
d) agli edifici e alle aree da utilizzare a fini agrituristici, allegando le relative planimetrie, alla proprietà degli stessi o al titolo di conduzione qualora non proprietario;
e) all'insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e dall'articolo 5 della legge 59/1963.
3. Il Comune provvede sulle domande entro trenta giorni dal loro ricevimento. Copia dell'autorizzazione è trasmessa alle commissioni provinciali di cui all'articolo 8, alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, alla Direzione centrale attività produttive e all'ERSA.
4. L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione non si applicano le vigenti norme regionali in materia di esercizio di affittacamere.
6. Nel caso di subentro di uno o più eredi, a seguito di decesso del titolare o a seguito di modifiche inerenti la titolarità dell'azienda all'interno del medesimo nucleo familiare, l'autorizzazione comunale può essere concessa in via provvisoria per dodici mesi. Il subentrante deve comunque produrre la documentazione di cui al comma 2, lettera e) ed, entro dodici mesi, la documentazione di cui al comma 2, lettera a).
7. Al fine del rilascio dell'autorizzazione comunale per il solo esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 8, lettera i), i soggetti interessati presentano al Comune competente per territorio la richiesta, allegando la planimetria dei locali da adibire allo scopo, una relazione illustrativa delle caratteristiche dell'azienda dalla quale si evince l'idoneità dei locali sotto il profilo igienico sanitario e un'autocertificazione relativa al possesso dell'attestato di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7.
8. Il Comune, qualora ricorrano le condizioni, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, rilascia le autorizzazioni di: "attività agrituristica nell'ambito delle Strade del vino", "attività agrituristica di fattorie didattiche", "attività agrituristica di degustazione organizzata di prodotti aziendali", di cui all'articolo 2, comma 8, lettere d) e i).>>.