LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  06/09/2007
Allegati:
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 68
 (Personale della società)
1. Al fine di favorire il processo di devoluzione già previsto per le Autonomie locali dalla legge regionale 24/2006, il personale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 111/2004, è trasferito alla società a decorrere dall'1 gennaio 2008 e ne costituisce l'organico nella fase iniziale.
2. Al personale di cui al comma 1 è riconosciuto il mantenimento delle condizioni contrattuali del Contratto collettivo nazionale di lavoro ANAS, dei trattamenti acquisiti e dell'assegnazione della sede di lavoro. In sede contrattuale sono definiti modalità e termini di applicazione della norma. È in facoltà del personale trasferito alla società regionale di cui all'articolo 63 mantenere il trattamento previdenziale INPDAP in godimento all'atto del trasferimento.
2 bis.  
( ABROGATO )
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Comma 2 bis abrogato da art. 5, comma 56, lettera a), L. R. 13/2022 , a far data dall'entrata in vigore della disciplina contrattuale di cui all'art. 4, c. 3, L.R. 14/2021.