LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2007
Allegati:
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 55
 (Gestione coordinata)
1. Le Province nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di cui al presente titolo:
a) assicurano l'organizzazione unitaria del servizio e l'impiego più razionale delle risorse strumentali e umane su scala regionale anche tramite la forma collaborativa della convenzione prevista dal capo V della legge regionale 1/2006;
b) possono determinare i diritti a carico dell'utenza correlati al costo per l'effettuazione dei compiti svolti dai propri dipendenti fuori dalle sedi istituzionali, sentito il Comitato di cui all'articolo 47;
c) possono stipulare intese con le competenti Amministrazioni dello Stato al fine di consentire l'operatività del Centro prove autoveicoli di Codroipo, sezione Verona, nonché l'ottimale svolgimento delle funzioni mantenute in capo alle stesse nell'ambito del territorio regionale;
d) si coordinano con le Commissioni provinciali per l'artigianato per la gestione delle funzioni conferite.