LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2007
Allegati:
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 3 bis
 (Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica)
1. La Regione, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, riconosce al sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica valenza strategica per il raggiungimento degli obiettivi del programma di governo e riferimento per la pianificazione territoriale regionale.
2. Il sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica:
a) costituisce il riferimento essenziale per gli interventi infrastrutturali da attuarsi sul territorio;
b)   ( ABROGATA )
c) svolge un ruolo propulsivo dello sviluppo economico e sociale regionale;
d) tende al conseguimento di una maggiore efficienza e competitività del sistema produttivo regionale;
e) è predisposto nel rispetto del principio di sostenibilità e persegue l'obiettivo del miglioramento della qualità ambientale.
3. L'Amministrazione regionale pianifica il sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica attraverso la predisposizione di uno o più strumenti di pianificazione tra loro coordinati con i contenuti e le procedure degli articoli che seguono. Il coordinamento è assicurato:
a) dalla Giunta regionale attraverso l'adozione di linee di indirizzo;
b) dal direttore centrale attraverso l'adozione delle formule organizzative necessarie a garantire la partecipazione dei competenti servizi.
(3)
Note:
1Articolo aggiunto da art. 54, comma 2, L. R. 16/2008
2Lettera b) del comma 2 interpretata da art. 6, comma 11, L. R. 18/2011
3Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 166, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
4Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 15, comma 1, L. R. 13/2014