LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2007
Allegati:
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 26
 (Decadenza)
1. La Regione può pronunciare la decadenza dell'affidatario, con conseguente risoluzione del contratto, nei seguenti casi:
a) venir meno dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale previsti dalla normativa vigente;
b) grave inadempienza degli obblighi derivanti dalla legge o dall'affidamento;
c) gravi irregolarità o mancanze in materia di sicurezza del servizio;
d) irregolarità specificamente previste nel contratto di servizio;
e) grave violazione delle prescrizioni dettate dall'ente incaricato dell'attività di vigilanza e controllo sul servizio;
f) gravi irregolarità sulla tutela giuridica, normativa e contrattuale dei lavoratori dipendenti;
g) mancato inizio del servizio entro il termine di ventiquattro mesi dall'aggiudicazione della gara e comunque entro la data fissata nel contratto di servizio;
h) mancata adozione o pubblicizzazione della carta dei servizi;
i) mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e);
j) altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.
2. In caso di decadenza dall'affidamento è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell'affidatario del servizio, il quale risarcisce la Regione in relazione agli eventuali maggiori oneri che la stessa debba sostenere per il riaffidamento del servizio al nuovo gestore e in relazione agli ulteriori danni.
3. L'Ente cui compete la vigilanza, qualora riscontri violazioni degli obblighi inerenti alla sicurezza, le contesta immediatamente all'affidatario, invitandolo alla regolarizzazione e fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative.
4. L'affidatario può presentare osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
5. La Provincia, decorso il termine di cui al comma 4, trasmette la documentazione alla Regione, unitamente alle eventuali osservazioni fatte pervenire dall'affidatario, al fine dell'adozione degli eventuali provvedimenti consequenziali.