LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2007
Allegati:
Materia:
430.01 - Trasporti

Capo I
 Finalità e disposizioni generali
Art. 4
 (Finalità)
1. Il presente titolo disciplina l'esercizio delle funzioni concernenti la materia del trasporto pubblico regionale e locale da parte della Regione e degli Enti locali, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, n. 11), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e degli articoli 9, 10 e 11 del decreto legislativo 111/2004, perseguendo i seguenti obiettivi:
a) garantire il diritto fondamentale dei cittadini alla mobilità assicurando un sistema integrato che realizzi il collegamento ottimale di tutte le parti del territorio, anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche;
b) attuare l'integrazione modale e, in particolare, l'integrazione del trasporto ferroviario, automobilistico e marittimo attraverso la creazione di nodi di interscambio, l'integrazione degli orari e la realizzazione di un sistema tariffario integrato strutturato sulla base di tecnologie innovative;
c) concorrere alla salvaguardia ambientale e al contenimento dei consumi energetici attraverso l'incentivazione del trasporto pubblico e l'utilizzo di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale e alimentati con combustibili alternativi;
d) promuovere un equilibrato sviluppo economico e sociale del territorio garantendo standard minimi di mobilità sia nelle città che nelle zone a domanda debole;
e) perseguire la razionalizzazione e l'efficacia della spesa.
2. La Regione sostiene la riqualificazione dell'offerta di trasporto, assicurando finanziamenti a supporto del costo complessivo dei servizi regionali, in modo tale da garantire l'equilibrio tra costi e ricavi degli stessi, tenuto conto del principio di solidarietà per assicurare omogeneità nelle prestazioni anche nelle aree più svantaggiate e a domanda debole.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 44, comma 1, L. R. 6/2019
Art. 5
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) sistema del trasporto pubblico regionale e locale (sistema del trasporto pubblico): l'insieme dei servizi di trasporto di interesse della Regione, comprendenti i servizi di linea ferroviari, tramviari, automobilistici e marittimi svolti su percorso prestabilito o nelle forme flessibili, organizzati per l'integrazione dei diversi sistemi di mobilità, adibiti al trasporto collettivo di persone e cose;
b) Piano regionale del trasporto pubblico locale (Piano o PRTPL): lo strumento di pianificazione e programmazione regionale con il quale la Regione svolge le funzioni di cui all'articolo 13;
c) rete di trasporto: l'articolazione del sistema del trasporto pubblico suddivisa in più livelli come specificati dall'articolo 8;
d) servizi ferroviari di competenza della Regione: i servizi ferroviari regionali e i servizi interregionali come individuati ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 111/2004;
e) servizi ferroviari regionali: i collegamenti ferroviari effettuati esclusivamente all'interno del territorio regionale;
f) servizi ferroviari interregionali: i collegamenti ferroviari di parti del territorio regionale con località della Regione contermine, soggetti a specifica intesa tra le Regioni interessate e lo Stato ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 111/2004;
g) servizi ferroviari metropolitani: i collegamenti ferroviari tra più Comuni;
h) servizi automobilistici di linea: i servizi che seguono un itinerario compreso tra due capolinea rientranti nell'ambito della rete di trasporto di primo e di secondo livello;
i) servizi automobilistici flessibili: i servizi effettuati anche a chiamata in zone e orari a domanda debole, da espletarsi su percorrenze fisse o variabili e con l'ausilio di idonee tecnologie, costituenti la rete di trasporto di terzo livello;
j) zone a domanda debole: le aree territoriali i cui criteri di individuazione sono definiti dal PRTPL di cui all'articolo 13;
k) servizi marittimi regionali di linea: i servizi di navigazione che collegano prevalentemente due o più località del territorio regionale;
l) servizi di trasporto transfrontaliero: i servizi marittimi, automobilistici e ferroviari di cui all'articolo 11, comma 1, lettere d), e) e g), del decreto legislativo 111/2004 che interessano le aree transfrontaliere delle regioni comunitarie;
m) aree transfrontaliere: le fasce territoriali delle regioni comunitarie definite a livello amministrativo di tipo NUTS III situate lungo le frontiere terrestri interne e talune frontiere terrestri esterne, nonché alcune regioni di livello NUTS III situate lungo le frontiere marittime separate da un massimo di 150 km di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) e successive modifiche;
n) carta dei servizi: il documento adottato dall'affidatario secondo lo schema tipo approvato dalla Regione ai fini della valorizzazione e promozione della qualità dei servizi pubblici di trasporto e per la tutela degli interessi dei cittadini.
Art. 6
 (Integrazione modale e tariffaria)
1. La Regione persegue l'obiettivo dell'integrazione modale del trasporto pubblico, dell'integrazione tariffaria e della bigliettazione elettronica, prevedendo che il contratto di servizio obblighi l'affidatario a forme gestionali volte al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2. L'Amministrazione regionale affida il servizio del trasporto pubblico nel rispetto dell'obiettivo di cui al comma 1 e sulla base di quanto previsto dal PRTPL di cui all'articolo 13.
Art. 7
 (Qualità dei servizi)
1. La Regione assicura l'adozione di misure finalizzate alla tutela dell'utenza al fine di garantire la qualità e la sicurezza del servizio del trasporto pubblico attraverso:
a) la previsione che il soggetto gestore del servizio adotti e pubblicizzi tempestivamente una carta dei servizi resi all'utenza, pena la revoca dell'affidamento;
b) la previsione che il permanere dell'affidamento sia condizionato anche al positivo riscontro degli utenti, periodicamente verificato mediante l'esame dei reclami e mediante indagini e sondaggi di mercato, anche a campione, effettuati a cura e spese dell'affidatario secondo modalità prefissate idonee a garantirne l'obiettività;
c) la previsione di forme di vigilanza sull'adozione, idoneità e rispetto della carta dei servizi e sull'effettuazione di sondaggi e di indagini di mercato;
d) l'attuazione della disciplina vigente in materia di tutela dei consumatori e di quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici regionali e locali, in modo da aumentare il livello di tutela degli utenti in materia di accessibilità, sicurezza, continuità, qualità e trasparenza delle condizioni del servizio;
e) la previsione di forme di ristoro dell'utenza in caso di inottemperanza degli obblighi dell'affidatario.
Art. 8
 (Sistema del trasporto pubblico)
1. Il sistema del trasporto pubblico è composto, in particolare, da:
a) una rete di primo livello ferroviaria e automobilistica;
b) una rete di secondo livello ferroviaria e automobilistica di adduzione e distribuzione;
c) una rete di terzo livello basata su servizi flessibili.
2. 2. I servizi di trasporto di cui al comma 1 sono effettuati:
a) in modo continuativo o periodico, anche a carattere stagionale;
b) con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabiliti, anche organizzati nelle forme flessibili;
c) ad offerta indifferenziata, anche rivolta a fasce omogenee di utenti.