LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2007
Allegati:
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 8
 (Sistema del trasporto pubblico)
1. Il sistema del trasporto pubblico è composto, in particolare, da:
a) una rete di primo livello ferroviaria e automobilistica;
b) una rete di secondo livello ferroviaria e automobilistica di adduzione e distribuzione;
c) una rete di terzo livello basata su servizi flessibili.
2. 2. I servizi di trasporto di cui al comma 1 sono effettuati:
a) in modo continuativo o periodico, anche a carattere stagionale;
b) con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabiliti, anche organizzati nelle forme flessibili;
c) ad offerta indifferenziata, anche rivolta a fasce omogenee di utenti.