LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  06/09/2007
Allegati:
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 64
 (Condizioni per la costituzione societaria)
1. La costituzione e la partecipazione da parte della Regione alla società di cui all'articolo 63 è subordinata alla previsione nell'atto costitutivo e nello statuto delle seguenti condizioni e della loro permanenza per l'intera durata della società:
a) la Regione detenga la quota maggioritaria del capitale sociale;
b) la partecipazione alla società in qualità di socio sia riservata a soggetti pubblici intestatari o titolari di diritto d'uso di demanio stradale;
c) la facoltà di nominare l'amministratore delegato sia conferita alla Regione;
d) la società operi per lo svolgimento di attività strumentali e di funzioni amministrative di competenza dei soci esclusivamente con gli enti costituenti e affidanti e non possa svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara.