LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2007
Allegati:
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 52
 (Funzioni delle Province in materia di scuole nautiche)
1. Le Province esercitano le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche), e successive modifiche e, in particolare, quelle in materia di:
a) rilascio di patenti nautiche e di loro duplicati e aggiornamenti, nonché dei certificati di abilitazione professionale in materia;
b) rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte delle scuole nautiche;
c) vigilanza tecnica sull'attività svolta da parte delle scuole nautiche;
d) attività sanzionatoria.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le Province possono avvalersi delle Capitanerie di porto, secondo criteri e modalità definiti convenzionalmente tra le stesse.