LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2007
Allegati:
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 51
 (Vigilanza sulle imprese di autoriparazione)
1. Le funzioni di controllo amministrativo sulle imprese autorizzate all'esecuzione delle revisioni attengono alla permanenza dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, alla regolare tenuta dei registri delle revisioni e alla corretta applicazione delle tariffe relative alle revisioni.
2. La Provincia provvede, in particolare, a verificare anche tramite periodica attività ispettiva:
a) l'iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), o nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 13 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), per l'esercizio dell'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione);
b) l'esercizio effettivo delle attività di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 122/1992;
c) il possesso di adeguata capacità finanziaria, secondo parametri prestabiliti;
d) il possesso di idonei locali, attrezzature e strumentazioni;
e) il possesso in capo al titolare dell'impresa o al responsabile tecnico dei requisiti personali e professionali di cui all'articolo 240 del decreto del Presidente della Repubblica 495/1992;
f) la corretta tenuta dei registri, vidimati dalla Provincia, in cui sono annotate le istanze di revisione;
g) la corretta applicazione delle tariffe relative alle revisioni fissate a norma dell'articolo 80, comma 12, del decreto legislativo 285/ 1992.
3. L'esercizio della vigilanza amministrativa è svolto dalla Provincia secondo la procedura di cui all'articolo 336 del decreto del Presidente della Repubblica 495/1992.
4. Sono fatte salve le funzioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla legge regionale 12/2002.