LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2007
Allegati:
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 48
 (Funzioni delle Province in materia di autotrasporto)
1. Le Province esercitano le funzioni amministrative in materia di:
a) tenuta delle articolazioni provinciali dell'albo nazionale degli autotrasportatori;
b) gestione degli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di cose per conto di terzi e di persone e per la consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
c) ulteriori funzioni che la legge prevede in materia di autotrasporto, non attribuite alla Regione ai sensi dell'articolo 46 e fatto salvo quanto riservato allo Stato ai sensi del decreto legislativo 111/2004.
2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1 le Province provvedono in particolare a:
a) iscrivere le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi negli albi provinciali di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada);
b) rilasciare il titolo abilitativo per l'esercizio di autotrasporto di merci per conto proprio, di cui all'articolo 32 della legge 298/1974;
c) organizzare gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per la direzione di attività di autotrasporto di merci per conto di terzi e di persone, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 395/2000, compresa la nomina della Commissione;
d) organizzare gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale relativa all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), compresa la nomina della Commissione;
e) rilasciare il titolo abilitativo per il conseguimento dell'idoneità professionale di cui alle lettere c) e d).
3. Le Province trasmettono periodicamente alla Regione i dati e gli elementi conoscitivi relativi agli albi provinciali dell'autotrasporto per conto di terzi e alle licenze per l'autotrasporto in conto proprio, secondo quanto concordato con la struttura regionale competente in materia di trasporti anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici.