LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  06/09/2007
Allegati:
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 37
 (Servizi non di linea con autobus in regime di autorizzazione)
1. I trasporti collettivi con autobus adibiti ad uso di terzi, caratterizzati dalla prestazione di servizio offerta in modo continuativo o periodico con itinerari, orari e frequenze prestabilite e rivolti a una fascia omogenea di viaggiatori individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi al soggetto che predispone ed organizza il servizio, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dall'Amministrazione provinciale nel cui territorio si svolge in modo prevalente il servizio, secondo le modalità e i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente per materia.
3. Nel caso di infrazioni alle disposizioni contenute nell'autorizzazione di cui ai commi precedenti, si applicano le medesime sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 29 nei confronti dell'affidatario, con l'esclusione dell'infrazione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 29.
4. Chiunque eserciti servizi non di linea con autobus senza la relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da 2.625 euro a 15.750 euro.
5. Ferme restando le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti disposizioni di legge, i proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo spettano comunque alla Provincia che irroga la sanzione. Tali proventi rimangono destinati al settore del trasporto pubblico della relativa Provincia.