LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2007
Allegati:
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 35
 (Sanzioni amministrative per gli utenti)
1. Il mancato rispetto da parte dell'utente delle norme contenute nel regolamento di vettura comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 20 euro a un massimo di 108 euro.
2. L'uso dei servizi di trasporto pubblico senza il prescritto titolo di viaggio comporta, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria tra i capolinea della corsa effettuata, l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 50 euro a un massimo di 210 euro con la possibilità di pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali). Qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare si applica la sanzione amministrativa prevista aumentata fino a metà.
2 bis. L'utilizzo di titoli di viaggio emessi dalle aziende di trasporto pubblico locale in applicazione dell'agevolazione di cui all'articolo 34, comma 4 bis, da parte di soggetti non aventi i requisiti previsti per legge o l'utilizzo degli stessi titoli di viaggio con modalità difformi da quelle definite dalla deliberazione giuntale di cui all'articolo 34, comma 4 ter, comportano una sanzione amministrativa pari al doppio del valore del titolo di viaggio, con la possibilità di pagamento in misura ridotta di cui all' articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), oltre al ritiro del titolo di viaggio stesso. Qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare si applica la sanzione amministrativa prevista aumentata fino a metà.
3. Gli utenti sprovvisti di titolo di viaggio che, entro i cinque giorni successivi all'accertamento, presentino all'affidatario l'abbonamento personale regolarmente validato in data anteriore a quella dell'accertamento, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa di 5 euro.
4.Il controllo e l'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1, 2, 2 bis e 3 competono all'affidatario, nell'ambito dei servizi dallo stesso esercitati.
5. L'affidatario accerta le violazioni di propria competenza mediante personale dipendente a ciò espressamente incaricato, munito di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'azienda. Gli agenti accertatori sono abilitati a effettuare i controlli previsti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I, sezione II, della stessa legge.
6. Al fine di assicurare a bordo dei mezzi e nei locali di esercizio maggiore sicurezza all'utenza, i gestori dei servizi di trasporto pubblico possono affidare le attività di prevenzione e accertamento sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa anche a guardie giurate, nominate con le modalità di cui all'articolo 133 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), o a personale con la stessa qualifica appartenente a istituti di vigilanza privata.
6 bis. Si applicano altresì, per quanto compatibili, le disposizioni introdotte dall' articolo 48, comma 12, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 .
7. La violazione è contestata immediatamente e personalmente al trasgressore oppure a chi era tenuto alla sorveglianza nell'ipotesi prevista dall'articolo 2, secondo comma, della legge 689/1981.
8. All'atto della contestazione è ammesso il pagamento della somma complessiva dovuta nelle mani dell'agente accertatore, verso il rilascio di apposita ricevuta.
9. Qualora non sia stata possibile l'immediata contestazione personale o in caso di mancato pagamento al momento della contestazione, l'agente accertatore inoltra il verbale di contestazione all'ufficio da cui dipende, che provvede a notificare all'interessato copia del medesimo. In tale caso, l'obbligato deve effettuare il pagamento della somma dovuta, oltre alle spese del procedimento, entro quindici giorni dalla notificazione stessa.
10. Qualora non sia stato effettuato il pagamento nei modi e nei tempi previsti dai commi precedenti, il soggetto incaricato del controllo che ha accertato la violazione inoltra il rapporto completo del processo verbale di accertamento al direttore dell'impresa affidataria del servizio di trasporto pubblico, o, in caso di servizi gestiti in economia, al responsabile della competente struttura dell'ente. L'emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 11 della legge regionale 1/1984 è di competenza del direttore dell'impresa affidataria del servizio di trasporto pubblico ovvero del responsabile della struttura dell'ente che gestisce in economia il servizio.
11. Il recupero coattivo delle sanzioni amministrative avviene preferibilmente tramite la formazione di ruoli esattoriali, con le modalità e nei termini previsti dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), in quanto applicabile alle entrate non tributarie.
12. Per la contestazione, per la notificazione, per il caso di mancato pagamento nei modi e nei termini previsti dai commi precedenti, nonché per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della legge regionale 1/1984.
13.Le somme riscosse per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dai commi 1, 2, 2 bis e 3 sono devolute all'affidatario che gestisce il servizio.
14. Trovano comunque applicazione, per quanto non modificato dalla presente norma e per quanto di competenza della Regione, le disposizioni di cui alla normativa statale vigente e, in particolare, quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 753/1980.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 27, L. R. 24/2009
2Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 27, L. R. 24/2009
3Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 20, L. R. 12/2010
4Parole sostituite al comma 2 da art. 16, comma 7, L. R. 13/2014
5Parole sostituite al comma 3 da art. 16, comma 8, L. R. 13/2014
6Comma 6 bis aggiunto da art. 14, comma 3, L. R. 29/2017
7Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 8, lettera a), L. R. 13/2019
8Parole aggiunte al comma 4 da art. 6, comma 8, lettera b), L. R. 13/2019
9Parole aggiunte al comma 13 da art. 6, comma 8, lettera c), L. R. 13/2019