LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23

Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/09/2007
Allegati:
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 28
 (Cessazione e subentro dell'affidatario)
1. La cessazione del servizio, il mancato rinnovo, la decadenza e la risoluzione del contratto per causa imputabile all'affidatario non comportano alcun diritto all'indennizzo a favore dell'affidatario.
2. Il trasferimento del personale dipendente dal gestore cessante all'affidatario subentrante è effettuato in coerenza alle indicazioni dell'articolo 23, comma 1, lettera j).
3. I criteri e le procedure di cui al comma 2 sono applicati anche nel caso in cui, a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali, il servizio sia affidato al soggetto precedentemente affidatario.
4. Qualora alla scadenza dell'affidamento l'affidatario non abbia conseguito l'integrale recupero degli investimenti effettuati mediante il loro totale ammortamento, la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico dell'affidatario subentrante secondo i principi e le modalità di una stima, stabiliti con apposito regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.