LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 2007, n. 21

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/2007
Allegati:
Materia:
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Capo III
 Programma operativo di gestione
Art. 28

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 18, L. R. 30/2007
2Comma 1 sostituito da art. 13, comma 1, lettera n), numero 1), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
3Comma 2 sostituito da art. 13, comma 1, lettera n), numero 1), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
4Comma 4 abrogato da art. 13, comma 1, lettera n), numero 2), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
5Comma 5 abrogato da art. 13, comma 1, lettera n), numero 2), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
6Parole aggiunte al comma 8 da art. 13, comma 1, lettera n), numero 3), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
7Parole sostituite al comma 10 da art. 13, comma 1, lettera n), numero 4), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
8Comma 10 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera n), numero 5), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
9Vedi anche quanto disposto dall'art. 14, comma 45, L. R. 11/2009
10Parole aggiunte al comma 10 da art. 13, comma 7, lettera a), L. R. 12/2010
11Comma 10 ter aggiunto da art. 13, comma 7, lettera b), L. R. 12/2010
12Lettera b bis) del comma 10 bis aggiunta da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 23/2013
13Parole aggiunte al comma 10 ter da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 23/2013
14Parole aggiunte alla lettera b bis) del comma 10 bis da art. 13, comma 2, lettera a), L. R. 27/2014 , a decorrere dal 31 dicembre 2014, come stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima L.R. 27/2014.
15Parole aggiunte al comma 10 ter da art. 13, comma 2, lettera b), L. R. 27/2014 , a decorrere dal 31 dicembre 2014, come stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima L.R. 27/2014.
16Articolo abrogato da art. 11, comma 5, L. R. 16/2021
Art. 29
 (Modifica del codice di finanza regionale)
1. Con decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è disposta la modifica del codice di finanza regionale dei capitoli di entrata e di spesa, fermo restando, nell'ambito della classificazione economica, il titolo al fine di adeguarlo al codice di bilancio previsto dai decreti ministeriali contenenti la codificazione del SIOPE, in attuazione dell'articolo 28, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).
2. Con decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie sono altresì disposti storni all'interno della medesima unità di bilancio, anche provvedendo all'istituzione di nuovi capitoli, quando ciò risulti necessario al fine di allocare le risorse in relazione alla natura del debitore o del beneficiario, nel rispetto della codificazione SIOPE in attuazione dell'articolo 28, comma 5, della legge 289/2002.
Art. 30
 (Gestione provvisoria)
1. Qualora l'1 gennaio la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano state approvate dal Consiglio regionale, ma non siano entrate in vigore, è autorizzata la gestione, in via provvisoria, delle risorse limitatamente a un dodicesimo della spesa prevista per ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera o), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.