LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 2007, n. 21

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/2007
Allegati:
Materia:
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 9
 (Legge finanziaria)
1. Coerentemente con le indicazioni della RPPR, la legge finanziaria dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e, per il medesimo periodo, provvede:
a) alle variazioni delle aliquote e alle altre misure che incidono sulla determinazione dei tributi propri della Regione;
b) alla determinazione dell'ammontare delle previsioni di entrata;
c) all'autorizzazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario mediante contrazione di mutui o emissione di buoni ordinari regionali, prevedendone le condizioni generali;
c bis) a disporre modifiche e integrazioni a disposizioni legislative regionali che devono avere riflessi sul bilancio ed effetti economici, finanziari e contabili;
d) a disporre gli opportuni rifinanziamenti o definanziamenti di unità di bilancio, con riferimento ai capitoli di cui all'articolo 12, comma 3, in misura adeguata per garantire nella fase gestionale lo svolgimento delle attività e l'attuazione degli interventi, avuto anche riguardo alle concrete capacità operative dell'Amministrazione regionale nell'assunzione degli impegni di spesa;
e) alla modulazione delle quote di spese pluriennali;
f) all'accantonamento ai fondi globali delle risorse necessarie per far fronte alla copertura dei provvedimenti legislativi di cui si preveda il perfezionamento dopo l'approvazione del bilancio;
g) alla determinazione degli stanziamenti degli altri fondi previsti agli articoli 18, 19, 20, 21 e 22.
1 bis. I nuovi interventi previsti dal comma 1, lettera c bis), sono ammissibili limitatamente alle fattispecie che trovino nella legislazione vigente un adeguato quadro generale di riferimento normativo, rimanendo escluse le fattispecie che, per oggetto o complessità, necessitino di nuova disciplina normativa organica.
1 ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c bis), d) ed e), costituiscono autorizzazioni di spesa.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 9/2008
2Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 13, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 9/2008
3Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 13, comma 1, lettera e), numero 3), L. R. 9/2008
4Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera f), L. R. 9/2008
5Comma 1 ter aggiunto da art. 13, comma 1, lettera f), L. R. 9/2008