LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 2007, n. 21

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/2007
Allegati:
Materia:
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 52 quater
 (Limiti d'importo pagamento in contanti)
1. I funzionari delegati devono limitare i prelevamenti in contanti, nei limiti autorizzati dall'ordine di accreditamento, alle sole somme strettamente necessarie per i pagamenti che non sia possibile disporre mediante ordinativi a favore dei creditori. Di tali pagamenti viene allegata adeguata motivazione al rendiconto. I pagamenti sono effettuati nel rispetto dei limiti sull'utilizzo del contante stabiliti dalla normativa nazionale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 13, comma 6, L. R. 6/2013 . Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, come stabilito dall'art. 13, c. 7, della medesima L.R. 6/2013.
2Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia immediata, per effetto della modifica apportata al comma 7 dell'art. 13, L.R. 6/2013 dall'art. 91, comma 1, L.R. 21/2013.