LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 2007, n. 21

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/2007
Allegati:
Materia:
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 51
 (Residui passivi)
1. Al fine dell'accertamento delle somme da iscrivere come residui nel conto consuntivo dell'esercizio finanziario si considerano tali le differenze fra gli impegni registrati nelle scritture contabili in base ad atti formali e i pagamenti effettuati dal tesoriere regionale.
2. Le somme da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto sono accertate con decreto del Ragioniere generale.
3. Le somme impegnate sono conservate nel conto dei residui negli esercizi successivi a quello cui l'impegno si riferisce.
4.  
( ABROGATO )
4 bis. Al fine di una economica gestione delle scritture contabili, i residui passivi di importo pari o inferiore a 10 euro sono automaticamente eliminati dalle scritture medesime in sede di chiusura d'esercizio. Tale disposizione non si applica ai residui concernenti le partite di giro.
4 ter. L'importo di cui al comma 4 bis può essere modificato con decreto del Presidente della Regione.
4 quater. Con decreto dell'Assessore alle finanze, patrimonio e programmazione è disposta l'istituzione di capitoli di spesa non previsti nel bilancio di previsione, qualora ciò si renda necessario al fine di provvedere al pagamento di somme in conto residui passivi.
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 15, comma 1, lettera g), L. R. 17/2008
2Comma 4 bis aggiunto da art. 15, comma 1, lettera h), L. R. 17/2008
3Comma 4 ter aggiunto da art. 15, comma 1, lettera h), L. R. 17/2008
4Parole sostituite al comma 2 da art. 13, comma 8, L. R. 12/2010
5Comma 4 quater aggiunto da art. 13, comma 23, L. R. 11/2011
6Comma 4 sostituito da art. 13, comma 12, L. R. 14/2012
7Parole aggiunte al comma 4 bis da art. 13, comma 1, lettera h), L. R. 23/2013
8Comma 3 sostituito da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 26/2015
9Comma 4 abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 26/2015