Art. 49
(Pagamento delle spese per il personale e per le collaborazioni coordinate e continuative)
1. Al pagamento di tutte le competenze fisse e variabili degli amministratori regionali e del personale regionale, compreso quello con contratto a termine e comandato da altre amministrazioni nonché delle collaborazioni coordinate e continuative, e al versamento dei relativi oneri previdenziali, assistenziali ed erariali, nonché al pagamento degli acconti e assegni di pensione e di buonuscita del personale collocato a riposo, si provvede con mandati diretti o ruoli di spesa fissa.
1 bis. Per la liquidazione delle spese relative al trattamento di missione del personale regionale, il soggetto che ha autorizzato la missione determina le spese ammesse a rimborso.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 12, comma 20, L. R. 23/2013 . La disposizione introdotta si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento relativo alle modalità di liquidazione del trattamento di missione del personale regionale, come stabilito dal comma 21 del citato art. 12 L.R. 23/2013.
2Rubrica dell'articolo modificata da art. 13, comma 5, lettera a), L. R. 27/2014
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 5, lettera b), L. R. 27/2014
4Comma 1 bis sostituito da art. 12, comma 2, L. R. 20/2015
5Parole soppresse al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 26/2015 , a decorrere dall'esercizio fianziario 2016, come stabilito all'art. 49, c. 2, della medesima L.R. 26/2015.
6Comma 1 bis ante aggiunto da art. 11, comma 2, L. R. 26/2015