LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 2007, n. 21

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  31/08/2007
Allegati:
Materia:
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 44
 (Impegno di spesa conseguente a obbligazioni contrattuali)
1. I contratti non sono soggetti ad approvazione.
2. L'impegno di spesa conseguente a obbligazioni contrattuali è assunto, nei limiti delle risorse prenotate, quando l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e, in ogni caso, prima dell'esecuzione del contratto.
2 bis.  
( ABROGATO )
3. 
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera u), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
2Comma 3 abrogato da art. 15, comma 1, lettera f), L. R. 17/2008
3Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 1/2015
4Comma 2 bis abrogato da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 1/2015