LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 2007, n. 21

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/2007
Allegati:
Materia:
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 40
 (Prenotazione delle risorse)
1.La prenotazione delle risorse è l'atto con il quale l’organo competente appone un vincolo provvisorio sulle risorse relative a procedure in via di espletamento, a fronte di una spesa presuntivamente determinata.
2. La prenotazione delle risorse non è necessaria in caso di:
a) procedimenti finalizzati al trasferimento di risorse;
b) procedimenti finalizzati alla concessione di incentivi o contributi;
c) procedimenti finalizzati all'impegno della spesa relativa ai compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese ai componenti di comitati e commissioni previsti da leggi regionali;
d) beneficiario, quantum e oggetto dell'intervento individuati dalla legge;
e) spese obbligatorie iscritte annualmente negli appositi elenchi;
f) spese gravanti su capitoli di partite di giro.
3.  
( ABROGATO )
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 bis, nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, il medesimo soggetto competente alla prenotazione delle risorse di cui al comma 1 è altresì competente all'adozione dell'atto con il quale sono individuati gli elementi essenziali del contratto da affidare, le procedure di aggiudicazione, i criteri di selezione degli operatori economici ed i criteri di aggiudicazione degli appalti.
4 bis. Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici svolte dalla Centrale unica di committenza regionale, il soggetto competente alla prenotazione delle risorse di cui al comma 1 individua gli elementi essenziali del contratto da affidare. La Centrale unica di committenza regionale, con proprio atto, individua le procedure di aggiudicazione, i criteri di selezione degli operatori economici ed i criteri di aggiudicazione degli appalti.
Note:
1Articolo sostituito da art. 13, comma 1, lettera t), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
2Parole sostituite al comma 4 da art. 15, comma 1, lettera e), L. R. 17/2008
3Comma 4 sostituito da art. 13, comma 4, lettera a), L. R. 27/2014
4Comma 4 bis aggiunto da art. 13, comma 4, lettera b), L. R. 27/2014
5Comma 2 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 1/2015
6Comma 3 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 1/2015
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 7, L. R. 45/2017
8Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 13/2019
9Comma 2 sostituito da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 13/2019
10Comma 3 abrogato da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 13/2019