LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 2007, n. 21

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/2007
Allegati:
Materia:
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 32
 (Iscrizione di stanziamenti in corrispondenza di assegnazioni statali e comunitarie)
1. Nei casi di assegnazioni di fondi a destinazione vincolata di cui all'articolo 23 non previsti nel bilancio, con deliberazione della Giunta regionale è disposta l'iscrizione delle relative somme nelle appropriate unità di bilancio e capitoli, istituendo, ove occorra, nuove unità di bilancio e capitoli, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati sulle unità di bilancio dello stato di previsione dell'entrata.
1 bis. Qualora l'assegnazione di fondi abbia ad oggetto programmi e progetti comunitari approvati da parte degli organi statali e comunitari e per i quali la Giunta regionale con propria deliberazione abbia già definito i contenuti di cui all'articolo 28, comma 2, l'Assessore alle risorse economiche e finanziarie dispone con decreto l'iscrizione delle relative somme nelle appropriate unità di bilancio e capitoli, istituendo, ove occorra, nuove unità di bilancio e capitoli in corrispondenza con gli accertamenti effettuati sulle unità di bilancio dello stato di previsione dell'entrata.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 13, comma 1, lettera q), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.
2Comma 1 bis sostituito da art. 13, comma 1, lettera q), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.