LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 2007, n. 20

Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/2007
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.05 - Flora

Art. 9
 (Ibridi produttori diretti)
1. I vigneti costituiti da ibridi interspecifici iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 (Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite), al fine della produzione di distillato d'uva e uve da tavola con superficie vitata pari o superiore a 1.000 metri quadrati, sono iscritti a seguito di domanda dei produttori allo schedario.
2. L'impianto, l'estirpo e il reimpianto dei vigneti di cui al comma 1 sono soggetti a comunicazione all'Amministrazione regionale entro sessanta giorni dal verificarsi della variazione, ai fini dell'iscrizione allo schedario.
3. Le superfici piantate con ibridi interspecifici diversi da quelli iscritti nel registro di cui al comma 1 sono estirpate pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 11, comma 3, tranne nei casi in cui la produzione delle stesse sia destinata esclusivamente al consumo familiare dei produttori e le superfici abbiano un'estensione inferiore a 1.000 metri quadrati.
4. L'estirpazione dei vigneti di cui al comma 1 non costituisce presupposto per il rilascio dell'autorizzazione al reimpianto.
5. 
( ABROGATO )
(5)
6. 
( ABROGATO )
(6)
7. 
( ABROGATO )
(7)
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 2, comma 30, L. R. 14/2012
2Comma 2 sostituito da art. 2, comma 20, lettera l), L. R. 33/2015
3Comma 3 sostituito da art. 2, comma 20, lettera m), L. R. 33/2015
4Comma 4 sostituito da art. 2, comma 20, lettera n), L. R. 33/2015
5Comma 5 abrogato da art. 2, comma 20, lettera o), L. R. 33/2015
6Comma 6 abrogato da art. 2, comma 20, lettera o), L. R. 33/2015
7Comma 7 abrogato da art. 2, comma 20, lettera o), L. R. 33/2015