LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 2007, n. 20

Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/2007
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.05 - Flora

Art. 7
 (Vigneti familiari)
1. Sono considerati vigneti familiari le superfici vitate con varietà di uve da vino di dimensioni inferiori a 1.000 metri quadrati e i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori; detti prodotti non sono oggetto di commercializzazione sotto qualsiasi forma.
2. 
( ABROGATO )
(1)
3. L'impianto, l'estirpo e il reimpianto di un vigneto familiare costituiscono variazioni del potenziale viticolo non soggette ad autorizzazione.
4. 
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 2, comma 20, lettera j), L. R. 33/2015
2Comma 4 abrogato da art. 2, comma 20, lettera j), L. R. 33/2015