LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 2007, n. 20

Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/2007
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.05 - Flora

Art. 5
 (Realizzazione delle superfici vitate)
1. Con regolamento regionale è adottata per unità amministrative territoriali la classificazione delle varietà di viti per uve da vino consigliate o ammesse alla coltivazione.
2. È vietata la realizzazione di superfici vitate con varietà di viti per uve da vino non menzionate nella classificazione regionale di cui al comma 1, pena l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 5.000 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie vitata. Qualora il vigneto sia in produzione, tale sanzione si applica anche per ogni anno di mancato avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti dalle superfici interessate.
3. L'estirpo delle superfici vitate di cui al comma 2 iscritte nello schedario alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), non costituisce presupposto per il rilascio dell'autorizzazione al reimpianto.
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 20, lettera e), L. R. 33/2015
2Rubrica dell'articolo sostituita da art. 2, comma 24, L. R. 14/2016
3Comma 2 sostituito da art. 3, comma 19, lettera a), L. R. 31/2017