LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 2007, n. 20

Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/2007
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.05 - Flora

Art. 15
 (Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge regionale 9/2005)
1.
Dopo l'articolo 6 della legge regionale 9/2005 è inserito il seguente:
<<Art. 6 bis
 (Aggiornamento straordinario dell'inventario dei prati stabili naturali)
1. Qualora un terreno inserito nell'inventario di cui all'articolo 6, comma 1, non presenti i requisiti stabiliti dall'articolo 2, può essere escluso dall'inventario stesso a richiesta del Comune-proprietario o del conduttore, previa domanda in carta semplice indirizzata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.
2. Entro novanta giorni il competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali e montagna si esprime sulla domanda, di cui al comma 1, e dispone l'eventuale aggiornamento dell'inventario.
3. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, approva l'aggiornamento straordinario dell'inventario.>>.