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Legge regionale 27 luglio 2007, n. 18

Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/08/2007
Allegati:
Materia:
150.02 - Referendum

Art. 15
 (Operazioni di scrutinio elettronico)
1. Terminate le operazioni preliminari allo scrutinio, il presidente:
a) procede ad effettuare le operazioni con cui produce il tabulato di spoglio;
b) apre l'urna contenente le schede cartacee e le inserisce in una busta che, sigillata, viene trasmessa al servizio elettorale della Regione per il tramite del Comune;
c) spegne le macchine, raccoglie i supporti di memoria e li inserisce in una busta sigillata, unitamente al verbale e al tabulato di spoglio; la busta è inoltrata all'adunanza dei presidenti.