LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 17

Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/07/2007
Materia:
110.05 - Elezioni
120.01 - Consiglio regionale

Art. 25
 (Modalità di espressione del voto)
1. Ciascun elettore può esprimere un voto a favore di una lista e un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione, anche non collegato alla lista votata.
2. Nel caso in cui l'elettore esprima un voto solo a favore di una lista, il voto si intende espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Regione con la stessa collegato.
3. Nel caso in cui l'elettore esprima un voto solo a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione, il voto si intende attribuito solo al candidato Presidente.
4. Ciascun elettore può esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista votata.
5. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, di un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista per la quale si intende votare.