LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 16

Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/07/2007
Materia:
440.01 - Beni ambientali

Capo I
 
Art. 1
 (Obiettivi)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia tutela la qualità dell'aria al fine di assicurare la difesa della salute, la protezione dell'ambiente e l'uso legittimo del territorio, in attuazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 (Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria) e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. La Regione coordina le funzioni degli enti che partecipano alle azioni volte a prevenire, ridurre ed evitare gli effetti dannosi dell'inquinamento atmosferico.
Art. 2
 (Competenze della Regione)
1. Sono di competenza della Regione le funzioni relative:
a) alla realizzazione di misure rappresentative dei livelli degli inquinanti di cui all'allegato I del decreto legislativo 351/1999 e di cui al decreto legislativo 183/2004, qualora non siano già disponibili, ai fini della valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente;
b) alla misurazione dei livelli degli inquinanti ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 351/1999 e dell'articolo 6 del decreto legislativo 183/2004;
c) all'individuazione, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) e b), delle zone e degli agglomerati del territorio regionale nei quali:
1) i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dei livelli di ozono;
2) i livelli degli inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza, o eccedono tale valore in assenza del margine di tolleranza, o sono compresi tra il valore limite e il valore limite aumentato del margine di tolleranza;
3) i livelli di ozono superano gli obiettivi a lungo termine di cui all'allegato I, parte III, del decreto legislativo 183/2004, ma sono inferiori o uguali ai valori bersaglio, ovvero superano i valori bersaglio di cui all'allegato I, parte II, del decreto legislativo medesimo;
4) i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e i livelli di ozono nell'aria sono conformi agli obiettivi a lungo termine;
d) all'individuazione dell'autorità competente a gestire le situazioni di cui alla lettera c), numero 1), ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 351/1999;
e) all'elaborazione e all'adozione del:
1) Piano di azione regionale contenente le misure da attuare nel breve periodo nelle zone e negli agglomerati di cui alla lettera c), numero 1);
2) Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria relativo alle zone e agli agglomerati di cui alla lettera c), numeri 2) e 3);
3) Piano regionale di mantenimento della qualità dell'aria relativo alle zone e agli agglomerati di cui alla lettera c), numero 4);
f) all'indirizzo e al coordinamento del sistema regionale di rilevazione della qualità dell'aria, di cui all'articolo 11;
g) alla fissazione, ai sensi dell'articolo 271, comma 3, del decreto legislativo 152/2006:
1) di valori limite di emissione compresi tra i valori minimi e massimi stabiliti dall'allegato I alla parte V del decreto legislativo medesimo, sulla base delle migliori tecniche disponibili;
2) delle portate caratteristiche di specifiche tipologie di impianti, ai fini della valutazione dell'entità della diluizione delle emissioni;
h) alla fissazione, ai sensi dell'articolo 281, comma 10, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedano una particolare tutela ambientale, di valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio dell'impianto, più severi di quelli fissati dagli allegati al titolo I della parte V del decreto legislativo medesimo, nel caso in cui tali misure siano necessarie al conseguimento dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria;
i) l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 12, elaborato sulla base dei criteri individuati dallo Stato, ai sensi dell'articolo 281, comma 8, del decreto legislativo 152/2006;
j) alla trasmissione ai ministeri competenti, per il tramite dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), delle informazioni, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 351/1999 e ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 183/2004;
k) all'orientamento e al coordinamento delle funzioni dei Comuni e delle Province, al fine di assicurare unitarietà e uniformità di trattamento del territorio regionale;
l) all'indirizzo e al coordinamento dei compiti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) istituita con la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA);
m) alla promozione e all'adozione di misure idonee a incentivare le azioni di prevenzione e di riduzione dell'inquinamento atmosferico previste nella presente legge.
2. La Regione, nell'ambito delle competenze previste dallo Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nel rispetto della normativa statale, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali, può concludere, con enti territoriali interni agli Stati confinanti, intese dirette alla gestione in comune delle misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria.
Art. 3
 (Competenze delle Province)
1. Ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), sono di competenza delle Province le funzioni relative:
a) all'elaborazione e all'adozione dei Piani di intervento provinciali relativi alla programmazione e alla realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione degli obiettivi fissati dai Piani regionali di miglioramento e di mantenimento della qualità dell'aria di cui agli articoli 9 e 10;
b) alla formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione di zone che necessitano di specifici interventi di miglioramento o di tutela della qualità dell'aria;
c) al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da impianti nuovi e da impianti già esistenti, nonché alle modifiche sostanziali e ai trasferimenti in altra località degli impianti, ai sensi degli articoli 269, 270, 271, 272 e 275 del decreto legislativo 152/2006;
d) all'attività di controllo sulle emissioni in atmosfera degli impianti di cui alla lettera c);
e) alla gestione dell'elenco delle attività autorizzate, ai sensi dell'articolo 281, comma 7, del decreto legislativo 152/2006;
f) all'organizzazione dell'inventario provinciale delle emissioni in atmosfera elaborato sulla base dei criteri individuati dallo Stato, ai sensi dell'articolo 281, comma 8, del decreto legislativo 152/2006.
2. Le Province prevedono misure di semplificazione delle attività di cui al comma 1, lettere c) e d), nei confronti delle imprese che hanno ottenuto la registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), nonché di quelle che sono in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
2 bis. Le Province coordinano i Piani di azione comunale nel caso di mancato raggiungimento del concerto fra i Comuni interessati previsto dall'articolo 13, comma 2.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 180, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 4
 (Competenze dei Comuni)
1. I Comuni sono le autorità competenti a gestire le situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d).
2. Ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 24/2006, sono di competenza dei Comuni le funzioni relative:
a) all'elaborazione dei Piani di azione comunale di cui all'articolo 13, da adottare nelle situazioni di cui al comma 1;
b) alla formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione di zone che necessitano di specifici interventi di miglioramento o di tutela della qualità dell'aria.
Art. 5
 (Competenze dell'ARPA)
1. Sono di competenza dell'ARPA le funzioni relative:
a) alla gestione del sistema regionale di rilevazione della qualità dell'aria di cui all'articolo 11 e alla gestione dell'interscambio dei dati con il Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA) e con gli enti competenti in materia;
b) al supporto tecnico nell'organizzazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), nonché nella gestione degli inventari regionale e provinciali delle emissioni in atmosfera di cui, rispettivamente, all'articolo 12 e all'articolo 3, comma 1, lettera f);
c) al supporto tecnico ai Comuni nell'adozione dei Piani di azione comunale di cui all'articolo 13;
d) al supporto tecnico alle Province nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), c) e d).
(1)
2. Nel caso in cui l'esercizio delle attività di supporto tecnico dell'ARPA non sia regolato dalle convenzioni previste dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 6/1998, le Province e i Comuni stipulano con l'ARPA specifiche convenzioni che disciplinano i criteri e le modalità di svolgimento delle funzioni tecniche a essa attribuite dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge regionale 6/1998.
3. L'ARPA riunisce, organizza e diffonde le informazioni relative alle migliori tecnologie disponibili per ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, generate dalle attività produttive e dai trasporti.
4. L'ARPA, nell'ambito delle attribuzioni che le sono conferite dall'articolo 3 della legge regionale 6/1998, costituisce Punto Focale Regionale (PFR), ai sensi del decreto del Ministro dell'Ambiente 29 ottobre 1998, n. 3297, per la comunicazione delle informazioni ambientali al Ministero competente.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, presso l'ARPA, il Centro Regionale di Modellistica Ambientale (CRMA), cui compete l'individuazione delle metodologie idonee a fornire informazioni sulla qualità dell'aria, basate sulla conoscenza delle emissioni e dei processi in atmosfera che regolano la diffusione, il trasporto, la conversione chimica e la rimozione dall'atmosfera degli inquinanti.
6. Per le finalità di cui al comma 5, il CRMA può avvalersi anche della collaborazione delle Università degli studi e degli Istituti di ricerca.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 3, comma 27, L. R. 24/2009
Art. 6
 (Disposizioni attuative)
1. Entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti con deliberazione della Giunta regionale:
a) le misure rappresentative dei livelli degli inquinanti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 351/1999 e di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 183/2004, ai fini della valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente;
b) la misurazione dei livelli degli inquinanti, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 351/1999 e dell'articolo 6 del decreto legislativo 183/2004, ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente;
c) l'individuazione, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) e b), delle zone e degli agglomerati del territorio regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 1), 2), 3) e 4);
d) i contenuti informativi e prescrittivi del Piano di azione comunale di cui all'articolo 13, nonché le modalità di attivazione degli interventi previsti nel Piano medesimo;
e) i criteri per l'elaborazione e la gestione del sistema regionale di rilevazione della qualità dell'aria di cui all'articolo 11;
f) i criteri per l'elaborazione e la gestione dell'inventario regionale delle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 12 e degli inventari provinciali delle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f);
g) le modalità della messa a disposizione delle informazioni sulla qualità dell'aria ambiente di cui all'articolo 7;
h) le modalità di organizzazione e di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 3.
Art. 7
 (Informazioni sulla qualità dell'aria)
1. La Regione, le Province e i Comuni, in relazione alle funzioni previste dagli articoli 2, 3 e 4, sono tenuti alla regolare messa a disposizione del pubblico e degli organismi interessati di informazioni sulla qualità dell'aria ambiente, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 351/1999 e ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 183/2004.
2. I contenuti e le modalità di diffusione delle informazioni sulla qualità dell'aria di cui al comma 1, nonché il diritto di accesso alle stesse sono disciplinati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 (Legge comunitaria 2004).