Art. 9
(Contributi regionali)
1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni per la predisposizione dei piani comunali di illuminazione.
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere a soggetti pubblici contributi per l'adeguamento degli impianti alla presente legge, nonché per la realizzazione di impianti di illuminazione stradale con elevate efficienze che, compatibilmente con le norme tecniche e di sicurezza, minimizzino le potenze installate e i costi e interventi di manutenzione e massimizzino le interdistanze fra gli apparecchi d'illuminazione.
2 bis. Al fine di promuovere le attività scientifiche e turistiche degli osservatori astronomici non professionali, individuati all'articolo 7, allegato A, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Associazione ed Enti proprietari o gestori degli stessi, contributi per la qualificazione degli edifici, l'acquisto e l'adeguamento degli impianti e delle attrezzature.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, adotta apposito regolamento recante i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 63, L. R. 30/2007
2Comma 2 ter aggiunto da art. 4, comma 18, L. R. 24/2009