LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 15

Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/07/2007
Allegati:
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

Art. 3
 (Compiti della Regione)
1. La Regione:
a) incentiva l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti anche in relazione alla legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali), e successive modifiche, alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), e successive modifiche, e al Piano energetico regionale;
b) vigila sulla corretta applicazione della presente legge da parte dei Comuni e delle Province per quanto di loro competenza; provvede inoltre a individuare e attivare gli enti territoriali competenti alla verifica del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 11;
c) promuove corsi di aggiornamento tecnico e professionale per tecnici con competenze nell'ambito dell'illuminazione con la collaborazione degli ordini professionali, di enti e associazioni specialistiche.