LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 giugno 2007, n. 14

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/07/2007
Allegati:
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari

Capo III
 Attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006.
Art. 5
 (Deroghe)
1. Le deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE sono adottate per le seguenti finalità:
a) tutela della salute e della sicurezza pubblica;
b) tutela della sicurezza aerea;
c) prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque;
d) protezione della flora e della fauna;
e) ricerca e insegnamento;
f) ripopolamento e reintroduzione, nonché allevamento connesso a tali operazioni;
g) cattura, detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccola quantità, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo.
(2)
2. Le deroghe si applicano su tutto il territorio regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Le deroghe previste al comma 1, lettera g), non si applicano:
a) nelle ZPS;
b) nei parchi naturali regionali;
c) nelle riserve naturali regionali;
d) nelle oasi di protezione;
e) nelle zone di ripopolamento e cattura;
f) nelle foreste facenti parte del patrimonio indisponibile della Regione e nella Foresta di Tarvisio.
4. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento a scopo scientifico è autorizzata dalla Regione su conforme parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, ai sensi dell'articolo 4 della legge 157/1992. L'autorizzazione determina le modalità di cattura, di inanellamento e di rilascio degli esemplari, in conformità alle direttive dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Il titolare dell'autorizzazione deve aver superato l'esame previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 157/1992.
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 7/2008
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 16, comma 1, L. R. 15/2012
Art. 6
 (Contenuto e procedure delle deroghe)
1. Le deroghe sono adottate con provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore a dodici mesi, che devono essere motivati in ordine all'assenza di altre soluzioni soddisfacenti e in relazione alle finalità di cui all'articolo 5, comma 1.
2. I provvedimenti di deroga devono inoltre dettagliatamente indicare:
a) le specie e il numero di capi oggetto di deroga;
b) l'attività autorizzata;
c) i soggetti autorizzati all'esecuzione dell'attività medesima;
d) i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o uccisione autorizzati;
e) la destinazione degli animali uccisi o catturati;
f) le condizioni di rischio e l'ambito territoriale e temporale di applicazione delle deroghe;
g) le forme di controllo dell'attività autorizzata, in particolare per il rispetto del numero dei capi oggetto di deroga;
h) le forme di vigilanza e gli organi incaricati della medesima.
(7)
3. L'eventuale individuazione di riserve di caccia, di aziende faunistico-venatorie o di singoli cacciatori, per l'attuazione del prelievo in deroga, avviene d'intesa con i Presidenti dei Distretti venatori, riuniti in Conferenza, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).
4. I provvedimenti di deroga sono rilasciati dalla struttura regionale competente in materia faunistica, anche su proposta degli Enti gestori dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali, per i territori di rispettiva competenza.
4 bis.  
( ABROGATO )
5. I provvedimenti di deroga per finalità di ricerca la cui adozione è richiesta da parte dei Musei di storia naturale e degli Istituti scientifici delle Università e del Consiglio nazionale delle ricerche sono rilasciati su proposta avanzata alla Regione, previa predisposizione di specifici progetti.
6. La proposta di cui al comma 4 contiene l'indicazione degli elementi di cui ai commi 1 e 2, l'individuazione del responsabile della verifica del rispetto del numero dei capi oggetto di deroga, nonché la destinazione e le modalità di registrazione dei capi abbattuti.
7. La struttura regionale competente in materia faunistica verifica l'esistenza delle condizioni generali per l'esercizio delle deroghe e rilascia i provvedimenti di deroga previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
8. Le deroghe non sono adottate per le specie o per le popolazioni per le quali l'ISPRA abbia accertato uno stato di conservazione insoddisfacente.
9. Il termine della conclusione del procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga è fissato in trenta giorni.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 18, comma 1, L. R. 7/2008
2Comma 4 bis aggiunto da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 15/2012
3Comma 6 sostituito da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 15/2012
4Comma 7 sostituito da art. 15, comma 1, lettera c), L. R. 15/2012
5Comma 8 sostituito da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 15/2012
6Comma 9 sostituito da art. 15, comma 1, lettera e), L. R. 15/2012
7Integrata la disciplina del comma 2 da art. 16, comma 1, L. R. 15/2012
8Vedi la disciplina transitoria del comma 4 bis, stabilita da art. 16, comma 3, L. R. 15/2012
9Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 7/2013
10Comma 4 bis abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 7/2013
11Comma 7 sostituito da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 7/2013
12Comma 8 sostituito da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 7/2013
13Parole aggiunte al comma 4 da art. 13, comma 1, L. R. 13/2013
14Comma 4 sostituito da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 6 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, lettera f), L. R. 15/2012
2Articolo abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 7/2013
Art. 7
 (Abilitazione)
1. L'esecuzione dell'attività oggetto di deroga è affidata a persone di comprovata capacità tecnica.
2. Le attività di cattura e uccisione degli uccelli, di raccolta di uova, di distruzione o danneggiamento di uova o nidi, sono svolte da persone che abbiano conseguito apposita abilitazione, al termine di specifico corso di formazione organizzato dalla Regione. Gli indirizzi generali per lo svolgimento dei corsi sono approvati con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. L'abilitazione di cui al comma 2 è rilasciata per singole specie ed è valida su tutto il territorio regionale.
4. L'abilitazione non è richiesta nel caso di deroghe adottate per finalità di ricerca e insegnamento. Per tutte le altre finalità di cui all'articolo 5, comma 1, l'abilitazione non è richiesta per il personale dipendente della Regione o degli Enti locali incaricato della vigilanza faunistico-venatoria, ancorché in quiescenza.
5. Nel caso di deroghe adottate nell'interesse della salute, della sicurezza pubblica o della sicurezza aerea, in caso di necessità e urgenza, le attività di cattura e uccisione possono essere svolte anche da soggetti privi dell'abilitazione di cui al comma 2.
6. Qualora la deroga riguardi le specie elencate all'articolo 3 della legge regionale 24/1996 l'abilitazione per le attività di cattura e uccisione non è richiesta alle persone in possesso di licenza per l'esercizio venatorio.
7. L'abilitazione per la cattura delle specie di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), non è richiesta alle persone che abbiano superato l'esame di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 157/1992.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 1, lettera j septies), L. R. 6/2008
2Parole sostituite al comma 7 da art. 19, comma 1, L. R. 7/2008
3Comma 1 sostituito da art. 15, comma 1, lettera g), L. R. 15/2012
4Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 3, L. R. 7/2013
5Parole sostituite al comma 2 da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
6Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 104, L. R. 14/2016
7Parole aggiunte al comma 4 da art. 2, comma 105, L. R. 14/2016
Art. 8
 (Attuazione delle deroghe)
1. Le persone autorizzate all'esecuzione delle attività certificano il compimento delle stesse su una modulistica approvata dalla Regione congiuntamente al provvedimento di deroga, che ne indica le modalità di compilazione.
2. Le quantità di uccelli abbattuti e catturati sono giornalmente verificate al fine di non eccedere il numero di capi oggetto di deroga. Qualora tale verifica non sia possibile, il numero di capi oggetto della deroga è preventivamente ripartito tra le persone autorizzate all'esecuzione dell'attività stessa.
Art. 9
 (Modifica, sospensione e revoca delle deroghe)
1. La struttura regionale competente in materia faunistica può modificare o sospendere l'attuazione della deroga per sopravvenute circostanze che comportino il rischio di compromettere la conservazione delle popolazioni o delle specie oggetto di deroga.
2. La struttura regionale competente in materia faunistica può, altresì, revocare il provvedimento di deroga per il venir meno delle finalità per le quali la deroga stessa è stata adottata.
Note:
1Articolo sostituito da art. 15, comma 1, lettera h), L. R. 15/2012
2Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 4, lettera a), L. R. 7/2013
3Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 4, lettera b), L. R. 7/2013
Art. 10
 (Relazione informativa)
1. I parchi naturali regionali e le riserve naturali regionali entro il 31 gennaio di ogni anno inviano alla Regione le informazioni tecniche relative alle deroghe adottate sul proprio territorio. Entro il medesimo termine i Musei di storia naturale e gli Istituti scientifici delle Università e del Consiglio nazionale delle ricerche comunicano alla Regione le informazioni tecniche per la rendicontazione dell'attività autorizzata in deroga.
2. Ai sensi dell'articolo 19 bis della legge 157/1992, entro il 30 giugno di ogni anno, la Regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri competenti e all'INFS una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui alla presente legge.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 27, comma 1, lettera c), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 11
 (Estensione)
1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche per l'adozione delle deroghe ai divieti e alle limitazioni disposte dalla normativa nazionale e regionale in materia ai fini della tutela delle specie di mammiferi selvatici, fatta salva la disciplina per il rilascio delle deroghe di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).
1 bis.  
( ABROGATO )
1 ter.  
( ABROGATO )
1 quater.  
( ABROGATO )
1 quinquies. Al fine di prevenire e contenere i danni alle colture agricole e ad altre attività provocati dalla specie cinghiale, le assemblee dei soci delle Riserve di caccia possono deliberare di praticare la caccia di selezione al cinghiale anche nei territori destinati alla caccia tradizionale, per periodi di tempo determinati e diversi da quelli previsti dall'articolo 3 della legge regionale 24/1996 o dal Distretto venatorio, fermo restando il rispetto dei periodi fissati dall'articolo 2.
1 sexies. L'attività venatoria di cui al comma 1 quinquies è consentita nei limiti dei piani di abbattimento concessi o approvati ai sensi della legge regionale 6/2008 per il territorio della Riserva di caccia ed è esercitata esclusivamente dai cacciatori che, pur avendo optato per la caccia in forma tradizionale agli ungulati, hanno l'abilitazione alla caccia di selezione.
1 septies. L'adozione di provvedimenti di deroga ai divieti e alle limitazioni disposte dalla normativa nazionale e regionale per la specie cinghiale, con le modalità previste dall'articolo 6, è subordinata alla verifica dell'inefficacia dell'attività venatoria attuata nei territori delle Riserve di caccia, ai sensi dei commi 1 quinquies e 1 sexies, per la prevenzione e il contenimento dei danni.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 45, comma 1, L. R. 13/2009
2Comma 1 ter aggiunto da art. 45, comma 1, L. R. 13/2009
3Comma 1 quater aggiunto da art. 45, comma 1, L. R. 13/2009
4Comma 1 quinquies aggiunto da art. 45, comma 1, L. R. 13/2009
5Comma 1 sexies aggiunto da art. 45, comma 1, L. R. 13/2009
6Comma 1 septies aggiunto da art. 45, comma 1, L. R. 13/2009
7Parole aggiunte al comma 1 ter da art. 151, comma 1, L. R. 17/2010
8Parole aggiunte al comma 1 ter da art. 14, comma 1, L. R. 13/2013
9Comma 1 bis abrogato da art. 27, comma 1, lettera d), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
10Comma 1 ter abrogato da art. 27, comma 1, lettera d), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
11Comma 1 quater abrogato da art. 27, comma 1, lettera d), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.