LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 giugno 2007, n. 14

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/07/2007
Allegati:
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari

Art. 9
 (Modifica, sospensione e revoca delle deroghe)
1. La struttura regionale competente in materia faunistica può modificare o sospendere l'attuazione della deroga per sopravvenute circostanze che comportino il rischio di compromettere la conservazione delle popolazioni o delle specie oggetto di deroga.
2. La struttura regionale competente in materia faunistica può, altresì, revocare il provvedimento di deroga per il venir meno delle finalità per le quali la deroga stessa è stata adottata.
Note:
1Articolo sostituito da art. 15, comma 1, lettera h), L. R. 15/2012
2Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 4, lettera a), L. R. 7/2013
3Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 4, lettera b), L. R. 7/2013