LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 giugno 2007, n. 14

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/07/2007
Allegati:
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari

Art. 5
 (Deroghe)
1. Le deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE sono adottate per le seguenti finalità:
a) tutela della salute e della sicurezza pubblica;
b) tutela della sicurezza aerea;
c) prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque;
d) protezione della flora e della fauna;
e) ricerca e insegnamento;
f) ripopolamento e reintroduzione, nonché allevamento connesso a tali operazioni;
g) cattura, detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccola quantità, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo.
(2)
2. Le deroghe si applicano su tutto il territorio regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Le deroghe previste al comma 1, lettera g), non si applicano:
a) nelle ZPS;
b) nei parchi naturali regionali;
c) nelle riserve naturali regionali;
d) nelle oasi di protezione;
e) nelle zone di ripopolamento e cattura;
f) nelle foreste facenti parte del patrimonio indisponibile della Regione e nella Foresta di Tarvisio.
4. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento a scopo scientifico è autorizzata dalla Regione su conforme parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, ai sensi dell'articolo 4 della legge 157/1992. L'autorizzazione determina le modalità di cattura, di inanellamento e di rilascio degli esemplari, in conformità alle direttive dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Il titolare dell'autorizzazione deve aver superato l'esame previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 157/1992.
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 7/2008
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 16, comma 1, L. R. 15/2012