LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 giugno 2007, n. 14

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/07/2007
Allegati:
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari

Art. 10
 (Relazione informativa)
1. I parchi naturali regionali e le riserve naturali regionali entro il 31 gennaio di ogni anno inviano alla Regione le informazioni tecniche relative alle deroghe adottate sul proprio territorio. Entro il medesimo termine i Musei di storia naturale e gli Istituti scientifici delle Università e del Consiglio nazionale delle ricerche comunicano alla Regione le informazioni tecniche per la rendicontazione dell'attività autorizzata in deroga.
2. Ai sensi dell'articolo 19 bis della legge 157/1992, entro il 30 giugno di ogni anno, la Regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri competenti e all'INFS una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui alla presente legge.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 27, comma 1, lettera c), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.