LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 giugno 2007, n. 14

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/07/2007
Allegati:
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 6 bis aggiunto da art. 15, comma 1, lettera f), L. R. 15/2012
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 30, L. R. 3/2016 , che prevede che nella normativa di settore di cui al Capo III della medesima L.R. 3/2016, le locuzioni contenenti le parole "Provincia", "Province", "Amministrazione provinciale" e "Amministrazioni provinciali" e le relative coniugazioni verbali, sono sostituite con la parola "Regione" e con la relativa coniugazione verbale, a decorrere dall'1 giugno 2016.
Capo I
 Adeguamento all'ordinamento comunitario
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione e in attuazione della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), con la presente legge dispone l'attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
Art. 2
 (Adeguamento della normativa)
1. La presente legge dà attuazione nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia alla direttiva 79/409/CEE e alla direttiva 92/43/CEE nell'ambito delle materie di competenza regionale e nel rispetto dei principi generali desumibili dalle medesime, nonché dei principi e criteri direttivi generali contenuti nella normativa statale.
2. Le disposizioni contenute nella presente legge e nei regolamenti attuativi sono adeguate agli eventuali principi generali successivamente individuati dallo Stato nelle proprie materie di competenza esclusiva e concorrente di cui all'articolo 117, commi 2 e 3, della Costituzione.
3. Gli atti normativi statali di cui al comma 1 si applicano, in luogo delle disposizioni regionali in contrasto, sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento.
Capo II
 Attuazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 79/409/CEE
Art. 3
 (Misure di conservazione generali nelle ZPS e sul territorio regionale)
1. Nelle zone di protezione speciale (ZPS) sono vietati le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, nonché la conservazione della fauna e dei rispettivi habitat protetti ai sensi della direttiva 79/409/CEE.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, n. 184 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)), nelle ZPS sono vietati le attività, le opere e gli interventi di seguito indicati:
a) la realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007); la Regione valuta l'incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS); sono fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonché gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw;
b) l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti, a eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generale e di settore vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge o approvati entro il periodo transitorio di cui all'articolo 21 della legge regionale n. 7/2008, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici, e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generale e di settore di riferimento dell'intervento;
c) la realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, ovvero l'ampliamento della superficie di quelli esistenti, fatte salve le discariche per inerti;
d) l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, e l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco ovvero da una scarpata inerbita, fatti salvi i casi autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile; per quanto previsto dalla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), il divieto non si applica per le attività volte al mantenimento e al recupero delle aree a vegetazione aperta, dei prati e dei pascoli effettuate a qualsiasi titolo in zona montana;
e) lo svolgimento di attività di circolazione con veicoli a motore al di fuori delle strade, ivi comprese quelle interpoderali, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché fatta eccezione per l’accesso al fondo e all’azienda da parte degli aventi diritto e per l’accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall’ articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e dall’ articolo 19 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione, esclusivamente durante la stagione venatoria;
f) esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla terza domenica di settembre, con l'eccezione della caccia agli ungulati svolta senza l'ausilio dei cani, e dell'impiego del cane da traccia per il recupero degli animali feriti;
g) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e in forma vagante nei giorni di giovedì, sabato e domenica e della caccia di selezione agli ungulati;
h) esercitare la caccia dopo il tramonto, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
i) effettuare i ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, a esclusione di quelli realizzati con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
j) abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus muta), combattente (Philomacus pugnax) e moretta (Ayhytia fuligula);
k) l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo, fatta eccezione per i pallini di piombo nichelato, nelle zone umide naturali, con acqua dolce, salata e salmastra, e in una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini.
k bis) la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, a eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 7/2008 a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto definitivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS;
k ter) l'effettuazione di livellamenti e drenaggi in assenza di una specifica disposizione attuativa contenuta nelle misure di conservazione del sito o nel piano di gestione, fatte salve le attività ordinarie per la preparazione del letto di semina e gli interventi finalizzati al ripristino naturalistico o al drenaggio della viabilità autorizzati dall'ente gestore;
k quater) la conversione ad altri usi della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
k quinquies) fatti salvi interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente, e salvo diversa prescrizione della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna, è vietato bruciare le stoppie, le paglie e la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
1) superfici a seminativo ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, ed escluse le superfici di cui al punto 2;
2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003;
k sexies) l'esercizio della pesca con reti da traino, (incluse quelle denominate tratte), draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonia (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94; l'utilizzo di altri strumenti per la pesca professionale e per la raccolta professionale di molluschi è soggetto alla valutazione di incidenza.
3. I divieti come previsti e definiti dall'articolo 22, comma 1, lettere b), c) e d), della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), non si applicano alla rete IBA (Important Bird Areas - zone importanti per l'avifauna) del Friuli Venezia Giulia come identificata dalla LIPU - Bird Life Italia. In particolare i divieti non operano nelle aree identificate con i seguenti codici:
a) IBA047 - <<Prealpi Carniche>> relativamente all'area non inclusa nel Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane e nella ZPS IT3310001;
b) IBA048 - <<Media Valle del Tagliamento>>;
c) IBA205 - <<Foresta di Tarvisio e Prealpi Giulie>> relativamente all'area non inclusa nel Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie e nella ZPS IT3321002;
d) IBA049 - <<Cividalese ed Alta Val Torre>>;
e) IBA206 -<<Valle del Torrente But>>.
4. Ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 79/409/CEE in tutto il territorio regionale è fatto divieto di distruggere e danneggiare deliberatamente nidi e uova di uccelli selvatici e disturbare deliberatamente uccelli selvatici.
5. La realizzazione di nuove linee elettriche aeree, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria su quelle esistenti, sono consentiti nelle ZPS a condizione che prevedano sistemi di riduzione del rischio di elettrocuzione o collisione per gli uccelli. La manutenzione ordinaria sulle linee esistenti è comunque ammessa.
6. La valutazione di incidenza dei progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale, per le parti ricadenti all'interno delle ZPS, è basata sull'analisi dei dati avifaunistici di distribuzione e consistenza delle specie di cui all'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE, individuate nell'area interessata dal progetto.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 46, comma 1, L. R. 6/2008
2Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 16, comma 1, L. R. 7/2008
3Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 16, comma 2, L. R. 7/2008
4Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 16, comma 3, L. R. 7/2008
5Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 16, comma 4, L. R. 7/2008
6Lettera e) del comma 2 sostituita da art. 16, comma 5, L. R. 7/2008
7Parole aggiunte alla lettera g) del comma 2 da art. 16, comma 6, L. R. 7/2008
8Lettera i) del comma 2 sostituita da art. 16, comma 7, L. R. 7/2008
9Lettera j) del comma 2 sostituita da art. 16, comma 8, L. R. 7/2008
10Lettera k bis) del comma 2 aggiunta da art. 16, comma 9, L. R. 7/2008
11Lettera k ter) del comma 2 aggiunta da art. 16, comma 9, L. R. 7/2008
12Lettera k quater) del comma 2 aggiunta da art. 16, comma 9, L. R. 7/2008
13Lettera k quinquies) del comma 2 aggiunta da art. 16, comma 9, L. R. 7/2008
14Lettera k sexies) del comma 2 aggiunta da art. 16, comma 9, L. R. 7/2008
15Vedi la disciplina transitoria della lettera b) del comma 2, stabilita da art. 21, comma 1, L. R. 7/2008
16Parole aggiunte alla lettera k sexies) del comma 2 da art. 140, comma 1, L. R. 17/2010
17Parole sostituite al comma 2 da art. 225, comma 1, L. R. 26/2012
18Parole sostituite alla lettera e) del comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 4
 (Misure di conservazione specifiche nelle ZPS)
1. In funzione dei criteri ornitologici indicati dall'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE e delle esigenze ecologiche delle specie presenti nelle diverse ZPS, si individuano le seguenti tipologie ambientali:
a) ambienti aperti alpini;
b) ambienti forestali alpini;
c) ambienti misti mediterranei;
d) ambienti steppici;
e) colonie di uccelli marini;
f) zone umide;
g) ambienti fluviali;
h) ambienti agricoli;
i) valichi e corridoi di concentrazione di migratori;
j) valichi montani e isole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche.
2. Con regolamento regionale sono individuate le caratteristiche distintive di ciascuna tipologia ambientale di cui al comma 1 e ogni ZPS viene attribuita a una o più tipologie, in base alle sue caratteristiche ecologiche. Il medesimo regolamento può disporre eventuali misure di conservazione specifiche, ulteriori rispetto a quelle dell'articolo 3, da assumersi d'intesa con gli enti locali interessati e previo parere della competente Commissione consiliare. Il parere è reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal medesimo.
3. Con il regolamento regionale di cui al comma 2 è disciplinata l'attività di addestramento e allenamento di cani da caccia, nonché lo svolgimento di gare e prove cinofile.
4. Il regolamento regionale di cui al comma 2 individua il perimetro delle zone umide naturali e artificiali, con acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, e una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini in cui si applica il divieto di utilizzo delle munizioni contenenti graniglia di piombo e di acciaio, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera k).
5. Le misure di conservazione specifiche di cui al comma 2 sono finalizzate a prevenire il deterioramento degli habitat peculiari di ciascuna ZPS regionale e le perturbazioni dannose per la conservazione degli uccelli, tengono conto dell'attuale uso del suolo, degli ordinamenti colturali e delle normali pratiche agricole e consentono le attività di utilizzo sostenibile delle risorse naturali e la manutenzione ordinaria del suolo e delle opere esistenti. Il regolamento regionale di cui al comma 2 deve attenersi all'iter logico-decisionale per la scelta del piano di gestione conformemente agli indirizzi espressi nel decreto ministeriale 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000), come richiamato dal decreto ministeriale 25 marzo 2005 (Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette; gestione e misure di conservazione delle Zone di protezione speciale (ZPS) e delle Zone speciali di conservazione (ZSC)).
Capo III
 Attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006.
Art. 5
 (Deroghe)
1. Le deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE sono adottate per le seguenti finalità:
a) tutela della salute e della sicurezza pubblica;
b) tutela della sicurezza aerea;
c) prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque;
d) protezione della flora e della fauna;
e) ricerca e insegnamento;
f) ripopolamento e reintroduzione, nonché allevamento connesso a tali operazioni;
g) cattura, detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccola quantità, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo.
(2)
2. Le deroghe si applicano su tutto il territorio regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Le deroghe previste al comma 1, lettera g), non si applicano:
a) nelle ZPS;
b) nei parchi naturali regionali;
c) nelle riserve naturali regionali;
d) nelle oasi di protezione;
e) nelle zone di ripopolamento e cattura;
f) nelle foreste facenti parte del patrimonio indisponibile della Regione e nella Foresta di Tarvisio.
4. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento a scopo scientifico è autorizzata dalla Regione su conforme parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, ai sensi dell'articolo 4 della legge 157/1992. L'autorizzazione determina le modalità di cattura, di inanellamento e di rilascio degli esemplari, in conformità alle direttive dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Il titolare dell'autorizzazione deve aver superato l'esame previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 157/1992.
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 7/2008
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 16, comma 1, L. R. 15/2012
Art. 6
 (Contenuto e procedure delle deroghe)
1. Le deroghe sono adottate con provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore a dodici mesi, che devono essere motivati in ordine all'assenza di altre soluzioni soddisfacenti e in relazione alle finalità di cui all'articolo 5, comma 1.
2. I provvedimenti di deroga devono inoltre dettagliatamente indicare:
a) le specie e il numero di capi oggetto di deroga;
b) l'attività autorizzata;
c) i soggetti autorizzati all'esecuzione dell'attività medesima;
d) i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o uccisione autorizzati;
e) la destinazione degli animali uccisi o catturati;
f) le condizioni di rischio e l'ambito territoriale e temporale di applicazione delle deroghe;
g) le forme di controllo dell'attività autorizzata, in particolare per il rispetto del numero dei capi oggetto di deroga;
h) le forme di vigilanza e gli organi incaricati della medesima.
(7)
3. L'eventuale individuazione di riserve di caccia, di aziende faunistico-venatorie o di singoli cacciatori, per l'attuazione del prelievo in deroga, avviene d'intesa con i Presidenti dei Distretti venatori, riuniti in Conferenza, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).
4. I provvedimenti di deroga sono rilasciati dalla struttura regionale competente in materia faunistica, anche su proposta degli Enti gestori dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali, per i territori di rispettiva competenza.
4 bis.  
( ABROGATO )
5. I provvedimenti di deroga per finalità di ricerca la cui adozione è richiesta da parte dei Musei di storia naturale e degli Istituti scientifici delle Università e del Consiglio nazionale delle ricerche sono rilasciati su proposta avanzata alla Regione, previa predisposizione di specifici progetti.
6. La proposta di cui al comma 4 contiene l'indicazione degli elementi di cui ai commi 1 e 2, l'individuazione del responsabile della verifica del rispetto del numero dei capi oggetto di deroga, nonché la destinazione e le modalità di registrazione dei capi abbattuti.
7. La struttura regionale competente in materia faunistica verifica l'esistenza delle condizioni generali per l'esercizio delle deroghe e rilascia i provvedimenti di deroga previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
8. Le deroghe non sono adottate per le specie o per le popolazioni per le quali l'ISPRA abbia accertato uno stato di conservazione insoddisfacente.
9. Il termine della conclusione del procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga è fissato in trenta giorni.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 18, comma 1, L. R. 7/2008
2Comma 4 bis aggiunto da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 15/2012
3Comma 6 sostituito da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 15/2012
4Comma 7 sostituito da art. 15, comma 1, lettera c), L. R. 15/2012
5Comma 8 sostituito da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 15/2012
6Comma 9 sostituito da art. 15, comma 1, lettera e), L. R. 15/2012
7Integrata la disciplina del comma 2 da art. 16, comma 1, L. R. 15/2012
8Vedi la disciplina transitoria del comma 4 bis, stabilita da art. 16, comma 3, L. R. 15/2012
9Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 7/2013
10Comma 4 bis abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 7/2013
11Comma 7 sostituito da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 7/2013
12Comma 8 sostituito da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 7/2013
13Parole aggiunte al comma 4 da art. 13, comma 1, L. R. 13/2013
14Comma 4 sostituito da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 6 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, lettera f), L. R. 15/2012
2Articolo abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 7/2013
Art. 7
 (Abilitazione)
1. L'esecuzione dell'attività oggetto di deroga è affidata a persone di comprovata capacità tecnica.
2. Le attività di cattura e uccisione degli uccelli, di raccolta di uova, di distruzione o danneggiamento di uova o nidi, sono svolte da persone che abbiano conseguito apposita abilitazione, al termine di specifico corso di formazione organizzato dalla Regione. Gli indirizzi generali per lo svolgimento dei corsi sono approvati con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. L'abilitazione di cui al comma 2 è rilasciata per singole specie ed è valida su tutto il territorio regionale.
4. L'abilitazione non è richiesta nel caso di deroghe adottate per finalità di ricerca e insegnamento. Per tutte le altre finalità di cui all'articolo 5, comma 1, l'abilitazione non è richiesta per il personale dipendente della Regione o degli Enti locali incaricato della vigilanza faunistico-venatoria, ancorché in quiescenza.
5. Nel caso di deroghe adottate nell'interesse della salute, della sicurezza pubblica o della sicurezza aerea, in caso di necessità e urgenza, le attività di cattura e uccisione possono essere svolte anche da soggetti privi dell'abilitazione di cui al comma 2.
6. Qualora la deroga riguardi le specie elencate all'articolo 3 della legge regionale 24/1996 l'abilitazione per le attività di cattura e uccisione non è richiesta alle persone in possesso di licenza per l'esercizio venatorio.
7. L'abilitazione per la cattura delle specie di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), non è richiesta alle persone che abbiano superato l'esame di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 157/1992.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 1, lettera j septies), L. R. 6/2008
2Parole sostituite al comma 7 da art. 19, comma 1, L. R. 7/2008
3Comma 1 sostituito da art. 15, comma 1, lettera g), L. R. 15/2012
4Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 3, L. R. 7/2013
5Parole sostituite al comma 2 da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
6Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 104, L. R. 14/2016
7Parole aggiunte al comma 4 da art. 2, comma 105, L. R. 14/2016
Art. 8
 (Attuazione delle deroghe)
1. Le persone autorizzate all'esecuzione delle attività certificano il compimento delle stesse su una modulistica approvata dalla Regione congiuntamente al provvedimento di deroga, che ne indica le modalità di compilazione.
2. Le quantità di uccelli abbattuti e catturati sono giornalmente verificate al fine di non eccedere il numero di capi oggetto di deroga. Qualora tale verifica non sia possibile, il numero di capi oggetto della deroga è preventivamente ripartito tra le persone autorizzate all'esecuzione dell'attività stessa.
Art. 9
 (Modifica, sospensione e revoca delle deroghe)
1. La struttura regionale competente in materia faunistica può modificare o sospendere l'attuazione della deroga per sopravvenute circostanze che comportino il rischio di compromettere la conservazione delle popolazioni o delle specie oggetto di deroga.
2. La struttura regionale competente in materia faunistica può, altresì, revocare il provvedimento di deroga per il venir meno delle finalità per le quali la deroga stessa è stata adottata.
Note:
1Articolo sostituito da art. 15, comma 1, lettera h), L. R. 15/2012
2Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 4, lettera a), L. R. 7/2013
3Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 4, lettera b), L. R. 7/2013
Art. 10
 (Relazione informativa)
1. I parchi naturali regionali e le riserve naturali regionali entro il 31 gennaio di ogni anno inviano alla Regione le informazioni tecniche relative alle deroghe adottate sul proprio territorio. Entro il medesimo termine i Musei di storia naturale e gli Istituti scientifici delle Università e del Consiglio nazionale delle ricerche comunicano alla Regione le informazioni tecniche per la rendicontazione dell'attività autorizzata in deroga.
2. Ai sensi dell'articolo 19 bis della legge 157/1992, entro il 30 giugno di ogni anno, la Regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri competenti e all'INFS una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui alla presente legge.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 27, comma 1, lettera c), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 11
 (Estensione)
1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche per l'adozione delle deroghe ai divieti e alle limitazioni disposte dalla normativa nazionale e regionale in materia ai fini della tutela delle specie di mammiferi selvatici, fatta salva la disciplina per il rilascio delle deroghe di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).
1 bis.  
( ABROGATO )
1 ter.  
( ABROGATO )
1 quater.  
( ABROGATO )
1 quinquies. Al fine di prevenire e contenere i danni alle colture agricole e ad altre attività provocati dalla specie cinghiale, le assemblee dei soci delle Riserve di caccia possono deliberare di praticare la caccia di selezione al cinghiale anche nei territori destinati alla caccia tradizionale, per periodi di tempo determinati e diversi da quelli previsti dall'articolo 3 della legge regionale 24/1996 o dal Distretto venatorio, fermo restando il rispetto dei periodi fissati dall'articolo 2.
1 sexies. L'attività venatoria di cui al comma 1 quinquies è consentita nei limiti dei piani di abbattimento concessi o approvati ai sensi della legge regionale 6/2008 per il territorio della Riserva di caccia ed è esercitata esclusivamente dai cacciatori che, pur avendo optato per la caccia in forma tradizionale agli ungulati, hanno l'abilitazione alla caccia di selezione.
1 septies. L'adozione di provvedimenti di deroga ai divieti e alle limitazioni disposte dalla normativa nazionale e regionale per la specie cinghiale, con le modalità previste dall'articolo 6, è subordinata alla verifica dell'inefficacia dell'attività venatoria attuata nei territori delle Riserve di caccia, ai sensi dei commi 1 quinquies e 1 sexies, per la prevenzione e il contenimento dei danni.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 45, comma 1, L. R. 13/2009
2Comma 1 ter aggiunto da art. 45, comma 1, L. R. 13/2009
3Comma 1 quater aggiunto da art. 45, comma 1, L. R. 13/2009
4Comma 1 quinquies aggiunto da art. 45, comma 1, L. R. 13/2009
5Comma 1 sexies aggiunto da art. 45, comma 1, L. R. 13/2009
6Comma 1 septies aggiunto da art. 45, comma 1, L. R. 13/2009
7Parole aggiunte al comma 1 ter da art. 151, comma 1, L. R. 17/2010
8Parole aggiunte al comma 1 ter da art. 14, comma 1, L. R. 13/2013
9Comma 1 bis abrogato da art. 27, comma 1, lettera d), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
10Comma 1 ter abrogato da art. 27, comma 1, lettera d), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
11Comma 1 quater abrogato da art. 27, comma 1, lettera d), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Capo IV
 Attuazione della direttiva 92/43/CEE
Art. 12
 (Riperimetrazione della riserva naturale regionale della Val Alba)
1. Al fine di dare compiuta attuazione all'ampliamento del SIC IT 3320009 <<Zuc dal Bor>> e alla conseguente costituzione della Riserva regionale naturale della Val Alba in comune di Moggio Udinese, nonché di adottare le necessarie misure di conservazione così come previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 attuativo della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche, l'allegato 3 bis alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), relativo alla perimetrazione cartografica in via provvisoria del territorio interessato dalla Riserva naturale regionale della Val Alba di cui all'articolo 43 bis, comma 2, della medesima legge, come inserito dall'articolo 21, comma 3, della legge regionale 17/2006, è sostituito dall'allegato <<A>> alla presente legge.
Capo V
 Sanzioni e norme finali
Art. 13
 (Sanzioni)
1. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel provvedimento di deroga di cui all'articolo 6 non sanzionate o non riconducibili alle fattispecie di cui agli articoli 30 e 31 della legge 157/1992, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 600 euro.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nel caso di violazione dell'articolo 8, comma 1.
3. Alle violazioni delle misure di conservazione di cui all'articolo 3 si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie indicate a fianco di ciascuna disposizione:
a) articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c): da 2.000 euro a 20.000 euro;
b) articolo 3, comma 2, lettera d): da 100 euro a 500 euro;
c) articolo 3, comma 2, lettera e): da 100 euro a 1.000 euro;
d) articolo 3, comma 2, lettera g): da 200 euro a 1.200 euro;
e) articolo 3, comma 2, lettera i): da 50 euro a 300 euro per ogni capo immesso; gli importi sono raddoppiati qualora l'immissione riguardi specie alloctone.
e bis) articolo 3, comma 2, lettera k bis): da 2.000 euro a 20.000 euro;
e ter) articolo 3, comma 2, lettera k ter): da 2.000 euro a 20.000 euro;
e quater) articolo 3, comma 2, lettera k quater): da 100 euro a 500 euro;
e quinquies) articolo 3, comma 2, lettera k quinquies): da 100 euro a 500 euro;
e sexies) articolo 3, comma 2, lettera k sexies): da 1.000 euro a 6.000 euro.
4. Alla violazione delle misure di conservazione specifiche di cui all'articolo 4 si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 250 euro a 2.500 euro per la realizzazione di attività, opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche;
b) da 2.000 euro a 20.000 euro per la realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche;
c) da 2.000 euro a 20.000 euro per il danneggiamento o l'alterazione di habitat naturali e seminaturali di cui alla direttiva 92/43/CEE e di habitat di specie ornitiche protette ai sensi della direttiva 79/409/CEE;
d) da 250 euro a 2.500 euro per tutte le altre fattispecie non comprese nelle lettere precedenti.
5. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 3 e 4, è ordinata la rimessa in pristino a spese del trasgressore degli habitat eventualmente danneggiati. Il ripristino degli habitat è effettuato secondo le modalità tecniche stabilite dall'Amministrazione regionale; in caso di inosservanza degli obblighi, l'Amministrazione regionale vi provvede direttamente a spese del trasgressore.
6. Per la distruzione e il danneggiamento di nidi nonché per il disturbo di cui all'articolo 3, comma 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 600 euro.
7. La tipologia e l'entità della sanzione viene stabilita in base alla gravità dell'infrazione, desunta:
a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione;
b) dall'entità del danno effettivamente cagionato;
c) dal pregio del bene danneggiato;
d) dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;
e) dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.
8. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede la Regione secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).
Note:
1Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 20, comma 1, L. R. 7/2008
2Lettera e bis) del comma 3 aggiunta da art. 20, comma 2, L. R. 7/2008
3Lettera e ter) del comma 3 aggiunta da art. 20, comma 2, L. R. 7/2008
4Lettera e quater) del comma 3 aggiunta da art. 20, comma 2, L. R. 7/2008
5Lettera e quinquies) del comma 3 aggiunta da art. 20, comma 2, L. R. 7/2008
6Lettera e sexies) del comma 3 aggiunta da art. 20, comma 2, L. R. 7/2008
7Vedi anche quanto disposto dall'art. 13, comma 7, L. R. 22/2012
8Parole sostituite al comma 8 da art. 102, comma 1, L. R. 26/2012
9Parole sostituite al comma 5 da art. 27, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
10Comma 8 sostituito da art. 27, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 14
 (Modifica alla legge regionale 17/2006)
1. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 17/2006 le parole <<alla quale si applicano le norme di salvaguardia di cui la comma 1>> sono soppresse.
Art. 15
 (Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri)
1. La presente legge e i relativi regolamenti sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, ai fini della loro comunicazione alla Commissione europea.