LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 giugno 2007, n. 14

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/07/2007
Allegati:
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari

Art. 7
 (Abilitazione)
1. L'esecuzione dell'attività oggetto di deroga è affidata a persone di comprovata capacità tecnica.
2. Le attività di cattura e uccisione degli uccelli, di raccolta di uova, di distruzione o danneggiamento di uova o nidi, sono svolte da persone che abbiano conseguito apposita abilitazione, al termine di specifico corso di formazione organizzato dalla Regione. Gli indirizzi generali per lo svolgimento dei corsi sono approvati con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. L'abilitazione di cui al comma 2 è rilasciata per singole specie ed è valida su tutto il territorio regionale.
4. L'abilitazione non è richiesta nel caso di deroghe adottate per finalità di ricerca e insegnamento. Per tutte le altre finalità di cui all'articolo 5, comma 1, l'abilitazione non è richiesta per il personale dipendente della Regione o degli Enti locali incaricato della vigilanza faunistico-venatoria, ancorché in quiescenza.
5. Nel caso di deroghe adottate nell'interesse della salute, della sicurezza pubblica o della sicurezza aerea, in caso di necessità e urgenza, le attività di cattura e uccisione possono essere svolte anche da soggetti privi dell'abilitazione di cui al comma 2.
6. Qualora la deroga riguardi le specie elencate all'articolo 3 della legge regionale 24/1996 l'abilitazione per le attività di cattura e uccisione non è richiesta alle persone in possesso di licenza per l'esercizio venatorio.
7. L'abilitazione per la cattura delle specie di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), non è richiesta alle persone che abbiano superato l'esame di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 157/1992.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 1, lettera j septies), L. R. 6/2008
2Parole sostituite al comma 7 da art. 19, comma 1, L. R. 7/2008
3Comma 1 sostituito da art. 15, comma 1, lettera g), L. R. 15/2012
4Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 3, L. R. 7/2013
5Parole sostituite al comma 2 da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
6Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 104, L. R. 14/2016
7Parole aggiunte al comma 4 da art. 2, comma 105, L. R. 14/2016