LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 giugno 2007, n. 14

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/07/2007
Allegati:
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari

Art. 6
 (Contenuto e procedure delle deroghe)
1. Le deroghe sono adottate con provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore a dodici mesi, che devono essere motivati in ordine all'assenza di altre soluzioni soddisfacenti e in relazione alle finalità di cui all'articolo 5, comma 1.
2. I provvedimenti di deroga devono inoltre dettagliatamente indicare:
a) le specie e il numero di capi oggetto di deroga;
b) l'attività autorizzata;
c) i soggetti autorizzati all'esecuzione dell'attività medesima;
d) i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o uccisione autorizzati;
e) la destinazione degli animali uccisi o catturati;
f) le condizioni di rischio e l'ambito territoriale e temporale di applicazione delle deroghe;
g) le forme di controllo dell'attività autorizzata, in particolare per il rispetto del numero dei capi oggetto di deroga;
h) le forme di vigilanza e gli organi incaricati della medesima.
(7)
3. L'eventuale individuazione di riserve di caccia, di aziende faunistico-venatorie o di singoli cacciatori, per l'attuazione del prelievo in deroga, avviene d'intesa con i Presidenti dei Distretti venatori, riuniti in Conferenza, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).
4. I provvedimenti di deroga sono rilasciati dalla struttura regionale competente in materia faunistica, anche su proposta degli Enti gestori dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali, per i territori di rispettiva competenza.
4 bis.  
( ABROGATO )
5. I provvedimenti di deroga per finalità di ricerca la cui adozione è richiesta da parte dei Musei di storia naturale e degli Istituti scientifici delle Università e del Consiglio nazionale delle ricerche sono rilasciati su proposta avanzata alla Regione, previa predisposizione di specifici progetti.
6. La proposta di cui al comma 4 contiene l'indicazione degli elementi di cui ai commi 1 e 2, l'individuazione del responsabile della verifica del rispetto del numero dei capi oggetto di deroga, nonché la destinazione e le modalità di registrazione dei capi abbattuti.
7. La struttura regionale competente in materia faunistica verifica l'esistenza delle condizioni generali per l'esercizio delle deroghe e rilascia i provvedimenti di deroga previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
8. Le deroghe non sono adottate per le specie o per le popolazioni per le quali l'ISPRA abbia accertato uno stato di conservazione insoddisfacente.
9. Il termine della conclusione del procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga è fissato in trenta giorni.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 18, comma 1, L. R. 7/2008
2Comma 4 bis aggiunto da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 15/2012
3Comma 6 sostituito da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 15/2012
4Comma 7 sostituito da art. 15, comma 1, lettera c), L. R. 15/2012
5Comma 8 sostituito da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 15/2012
6Comma 9 sostituito da art. 15, comma 1, lettera e), L. R. 15/2012
7Integrata la disciplina del comma 2 da art. 16, comma 1, L. R. 15/2012
8Vedi la disciplina transitoria del comma 4 bis, stabilita da art. 16, comma 3, L. R. 15/2012
9Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 7/2013
10Comma 4 bis abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 7/2013
11Comma 7 sostituito da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 7/2013
12Comma 8 sostituito da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 7/2013
13Parole aggiunte al comma 4 da art. 13, comma 1, L. R. 13/2013
14Comma 4 sostituito da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.