LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 giugno 2007, n. 14

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/07/2007
Allegati:
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari

Art. 13
 (Sanzioni)
1. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel provvedimento di deroga di cui all'articolo 6 non sanzionate o non riconducibili alle fattispecie di cui agli articoli 30 e 31 della legge 157/1992, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 600 euro.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nel caso di violazione dell'articolo 8, comma 1.
3. Alle violazioni delle misure di conservazione di cui all'articolo 3 si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie indicate a fianco di ciascuna disposizione:
a) articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c): da 2.000 euro a 20.000 euro;
b) articolo 3, comma 2, lettera d): da 100 euro a 500 euro;
c) articolo 3, comma 2, lettera e): da 100 euro a 1.000 euro;
d) articolo 3, comma 2, lettera g): da 200 euro a 1.200 euro;
e) articolo 3, comma 2, lettera i): da 50 euro a 300 euro per ogni capo immesso; gli importi sono raddoppiati qualora l'immissione riguardi specie alloctone.
e bis) articolo 3, comma 2, lettera k bis): da 2.000 euro a 20.000 euro;
e ter) articolo 3, comma 2, lettera k ter): da 2.000 euro a 20.000 euro;
e quater) articolo 3, comma 2, lettera k quater): da 100 euro a 500 euro;
e quinquies) articolo 3, comma 2, lettera k quinquies): da 100 euro a 500 euro;
e sexies) articolo 3, comma 2, lettera k sexies): da 1.000 euro a 6.000 euro.
4. Alla violazione delle misure di conservazione specifiche di cui all'articolo 4 si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 250 euro a 2.500 euro per la realizzazione di attività, opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche;
b) da 2.000 euro a 20.000 euro per la realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche;
c) da 2.000 euro a 20.000 euro per il danneggiamento o l'alterazione di habitat naturali e seminaturali di cui alla direttiva 92/43/CEE e di habitat di specie ornitiche protette ai sensi della direttiva 79/409/CEE;
d) da 250 euro a 2.500 euro per tutte le altre fattispecie non comprese nelle lettere precedenti.
5. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 3 e 4, è ordinata la rimessa in pristino a spese del trasgressore degli habitat eventualmente danneggiati. Il ripristino degli habitat è effettuato secondo le modalità tecniche stabilite dall'Amministrazione regionale; in caso di inosservanza degli obblighi, l'Amministrazione regionale vi provvede direttamente a spese del trasgressore.
6. Per la distruzione e il danneggiamento di nidi nonché per il disturbo di cui all'articolo 3, comma 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 600 euro.
7. La tipologia e l'entità della sanzione viene stabilita in base alla gravità dell'infrazione, desunta:
a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione;
b) dall'entità del danno effettivamente cagionato;
c) dal pregio del bene danneggiato;
d) dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;
e) dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.
8. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede la Regione secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).
Note:
1Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 20, comma 1, L. R. 7/2008
2Lettera e bis) del comma 3 aggiunta da art. 20, comma 2, L. R. 7/2008
3Lettera e ter) del comma 3 aggiunta da art. 20, comma 2, L. R. 7/2008
4Lettera e quater) del comma 3 aggiunta da art. 20, comma 2, L. R. 7/2008
5Lettera e quinquies) del comma 3 aggiunta da art. 20, comma 2, L. R. 7/2008
6Lettera e sexies) del comma 3 aggiunta da art. 20, comma 2, L. R. 7/2008
7Vedi anche quanto disposto dall'art. 13, comma 7, L. R. 22/2012
8Parole sostituite al comma 8 da art. 102, comma 1, L. R. 26/2012
9Parole sostituite al comma 5 da art. 27, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
10Comma 8 sostituito da art. 27, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.