LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 maggio 2007, n. 11

Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/06/2007
Materia:
310.05 - Volontariato

Art. 18
 (Albo regionale degli enti di servizio civile)
1. La Regione cura l'albo regionale degli enti di servizio civile.
2. Possono iscriversi all'albo gli enti pubblici, gli enti e le organizzazioni privati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della legge 64/2001, che svolgono attività nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia nel rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 2.
3. Con regolamento sono stabilite, in conformità alle norme nazionali, le modalità di iscrizione, di gestione e di articolazione dell'albo.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 2, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.