LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/02/2007
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 8
 (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Unione Nazionale Mutilati e Invalidi per Servizio Istituzionale (UNMS) - sezione provinciale di Pordenone per sostenere le spese necessarie all'organizzazione del Congresso Nazionale da svolgersi nel 2007 presso la città di Grado.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali - Servizio affari della Presidenza, corredata di una relazione illustrativa.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 6.2.260.1.51 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 65 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. All'articolo 42 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. È in facoltà dei dipendenti della Regione e degli enti pubblici regionali funzionali della Regione di permanere in servizio per un periodo massimo di un anno oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. La presente norma si applica anche alle domande presentate nel corso dell'anno 2006 ed eventualmente già negate dall'Amministrazione regionale, purché il dipendente richiedente confermi la precedente domanda, non sia cessato dal servizio e non abbia già usufruito di tale diritto per un periodo complessivo di due anni.>>;

b)   ( ABROGATA )
5. Nelle more dell'istituzione del Corpo unico forestale e di vigilanza ambientale e ai fini della razionalizzazione e del potenziamento dell'attività di controllo sui crimini ambientali mediante l'esistente Nucleo operativo attività vigilanza ambientale (NOAVA), il personale a tempo indeterminato in servizio presso le Amministrazioni provinciali del Friuli Venezia Giulia che a qualunque titolo e con qualunque qualifica esercita attività di vigilanza in campo ambientale opera con il coordinamento del Corpo forestale regionale (CFR).
6. Al personale di cui al comma 5 viene individuato su base volontaria e sulla base delle esigenze progettuali e organizzative del CFR, nell'ambito degli esistenti protocolli di intesa tra il CFR e le Province, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
7. Al personale di cui al comma 6 vengono conservate o assegnate le corrispondenti qualifiche di agente o ufficiale di polizia giudiziaria.
8. Al comma 1 dell'articolo 1 (Collocamento in aspettativa di dipendenti regionali) della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 24, della legge regionale 15/2005, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: <<del Friuli Venezia Giulia>> sono inserite le seguenti: <<o presso enti, fondazioni o associazioni non aventi scopo di lucro, operanti sul territorio regionale,>>;
b) le parole: <<del trattamento di quiescenza e di previdenza e>> sono soppresse.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 1/2000, come modificato dal comma 8, trovano applicazione anche nei confronti del personale regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo medesimo.
10. Gli oneri relativi all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 1/2000, come modificato dal comma 8, fanno carico agli enti, società, fondazioni e associazioni presso i quali il dipendente presta la propria attività lavorativa.
11. All'articolo 7 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni - Co.Re.Com.), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 le parole: <<e monitoraggio>> sono sostituite dalle seguenti: <<, monitoraggio, formazione e aggiornamento>>;
b) al comma 5 la parola: <<avvalersi>> è sostituita dalle seguenti: <<promuovere e partecipare a iniziative coerenti con le proprie funzioni anche avvalendosi>>.
12. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 7 della legge regionale 11/2001, come modificato dal comma 11, continuano a far carico all'unità previsionale di base 52.1.260.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 99 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
13. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2), le parole: <<all'ultima mensilità dell'indennità di presenza lorda percepita>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla media delle mensilità dell'indennità di presenza lorda percepita nell'ultima legislatura>>.
14. Il comma 13 si applica ai consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e ai consiglieri regionali che saranno eletti nelle legislature successive.
15.
Dopo l'articolo 6 della legge regionale 38/1995 è aggiunto il seguente:
<<Art. 6 bis
 (Anticipo dell'indennità di fine mandato)
1. I consiglieri regionali che abbiano già esercitato il mandato per otto anni e versato i contributi di cui all'articolo 3 per lo stesso periodo, possono chiedere all'Ufficio di Presidenza la corresponsione di un anticipo dell'indennità di fine mandato in misura non superiore al 50 per cento rispetto al trattamento di cui avrebbero diritto in caso di cessazione dal mandato l'ultimo giorno del mese precedente quello di effettuazione della richiesta. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta. Al termine del mandato consiliare, l'ammontare dell'anticipo è detratto dall'indennità di fine mandato calcolata ai sensi dell'articolo 6.>>.

16. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6 bis della legge regionale 38/1995, come inserito dal comma 15, fanno carico all'unità previsionale di base 52.1.260.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 99 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
17.  
( ABROGATO )
18.  
( ABROGATO )
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere operazioni di trasferimento, integrazione e coordinamento delle attività svolte dall'Istituto di studi e documentazione sull'Europa comunitaria e l'Europa orientale (ISDEE), di cui alla legge regionale 22 aprile 1986, n. 15 (Partecipazione della Regione alla costituzione dell'Istituto di studi e documentazione sull'Europa comunitaria e l'Europa orientale (ISDEE) e modifiche alla legge regionale 12 giugno 1975, n. 31 e successive modificazioni), a favore del Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale - Informest.
20. Per le finalità di cui al comma 19, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare ogni operazione di cessione di ramo d'azienda, trasformazione, dismissione, fusione o scioglimento dell'ISDEE.
21. Per la realizzazione e il completamento delle operazioni societarie di cessione di ramo d'azienda, trasformazione, dismissione o liquidazione è autorizzata la spesa di 50.000 euro a carico dell'unità previsionale di base 52.2.270.1.1647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 961 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
22.  
( ABROGATO )
23.  
( ABROGATO )
24.  
( ABROGATO )
25.  
( ABROGATO )
26.  
( ABROGATO )
27. All'articolo 10 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 44 (Destinazione dei beni immobili e mobili già di pertinenza del compendio minerario di Raibl siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: <<mediante ricorso alla trattativa privata condotta direttamente con gli interessati>> sono sostituite dalle seguenti: <<direttamente agli interessati>>, e le parole: <<dal competente Organo tecnico regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<da tecnico esterno abilitato e scelto tra una rosa di almeno tre nominativi>>.
b) il comma 2 è abrogato.
28. In via di interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4 (Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole), il trasferimento alle Amministrazioni dello Stato di beni tecnologici e informatici già messi a disposizione in forza delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 3, comma 26, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), si intende effettuato a titolo gratuito.
29.
I commi 2 e 3 dell'articolo 21 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), sono sostituiti dai seguenti:
<<2. Il canone di concessione relativo agli alloggi annessi alle stazioni forestali in uso al personale del Corpo forestale regionale viene determinato nella misura del 50 per cento del canone di mercato, stimato dal competente organo tecnico regionale e rivalutato annualmente nella misura del 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatosi nell'anno precedente. Il canone è fissato nella misura ridotta del 35 per cento del canone di mercato come sopra determinato, nel caso in cui il personale del Corpo forestale assegnatario dell'alloggio vi trasferisca propria residenza.
3. Il canone di concessione relativo agli alloggi costruiti e acquistati ai sensi della legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2 (Provvidenze a favore del personale regionale), e a quelli comunque adibiti ad abitazione di dipendenti regionali, anche in pensione, o in godimento alle vedove o ai familiari conviventi, fatta eccezione per gli alloggi annessi alle stazioni forestali di cui al comma 2, viene così determinato:
a) per i redditi lordi annui imponibili fino a 30.000 euro, riferiti all'intero nucleo familiare e desumibili dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, si applica un canone pari al 50 per cento del canone di mercato, stimato dal competente organo tecnico regionale e rivalutato annualmente nella misura del 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatosi nell'anno precedente;
b) per i redditi lordi annui superiori a 30.000 euro, riferiti all'intero nucleo familiare e desumibili dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, si applica il canone di mercato, come determinato dal competente organo tecnico regionale e rivalutato annualmente nella misura del 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatosi nell'anno precedente.>>.

30. I canoni di concessione nella misura determinata dall'articolo 21, commi 2 e 3, della legge regionale 3/1998, come sostituiti dal comma 29, si applicano ai contratti di concessione stipulati o rinnovati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
31. Le entrate derivanti dall'articolo 21, commi 2 e 3, della legge regionale 3/1998, come sostituiti dal comma 29, sono accertate a carico dell'unità previsionale di base 3.2.519 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 750 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
32.  
( ABROGATO )
33. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 8, della legge regionale 12/2006, come modificato dal comma 32, lettera a), fanno carico all'unità previsionale di base 6.2.270.1.5430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 4705, 4707 e 4709 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
34. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 11, lettere a) e b), della legge regionale 12/2006, come modificate dal comma 32, lettere b) e c), fanno carico all'unità previsionale di base 6.2.270.1.5430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento rispettivamente ai capitoli 4707 e 4705 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
35.  
( ABROGATO )
(1)
36.  
( ABROGATO )
(2)
37.  
( ABROGATO )
(3)
38.  
( ABROGATO )
(4)
39.  
( ABROGATO )
(5)
40.
Dopo il comma 1 dell'articolo 3 (Razionalizzazione del sistema di gestione e conservazione dei documenti amministrativi) della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, è inserito il seguente:
<<1 bis. I rendiconti amministrativi dei funzionari delegati sono assoggettati alle operazioni di scarto decorsi quindici anni dalla loro presentazione all'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 35 (Termine per la presentazione dei rendiconti da parte dei funzionari delegati) della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.>>.

42. I contributi straordinari autorizzati con le leggi regionali 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), e 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), e rifinanziati dalla presente legge, sono erogati secondo le modalità già previste per le iniziative per gli anni 2005 e 2006 per gli importi indicati nei capitoli del documento tecnico allegato al bilancio di previsione per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007.
43. Al fine della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica in materia di patto di stabilità e crescita, con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, adottato sentito il Comitato di direzione di cui all'articolo 34 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2006, n. 0159/Pres., vengono fissati i limiti massimi di impegno e pagamento.
44. Le disposizioni di cui al comma 43 non trovano applicazione nei confronti di:
a) spese obbligatorie e d'ordine;
b) spese relative all'adempimento di obbligazioni discendenti da contratto;
c) spese relative all'impiego di fondi strutturali e di assegnazioni a destinazione vincolata la cui normativa di riferimento disciplini le modalità e i termini di impegno ed erogazione;
d) spese connesse all'adempimento di obblighi fiscali, tributari o previdenziali.
45. L'Amministrazione regionale, tramite la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, effettua il monitoraggio dei flussi di entrata e di spesa.
46. In deroga a eventuali disposizioni di settore, il decreto di cui al comma 43 costituisce parametro per la verifica di regolarità contabile sugli atti di impegno, sugli atti di liquidazione e sui titoli di spesa, ai sensi degli articoli 37 e 38 della legge regionale 7/1999.
47.  
( ABROGATO )
47 bis. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica concordati con lo Stato in materia di patto di stabilità interno assicurando l'omogeneità del trattamento giuridico ed economico del personale incluso nel comparto del Servizio sanitario nazionale, alla gestione e alla spesa per il personale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente si applicano le disposizioni fissate per il contenimento della spesa adottate per gli enti del Servizio sanitario regionale.
48.  
( ABROGATO )
49.  
( ABROGATO )
50.  
( ABROGATO )
51.  
( ABROGATO )
52.  
( ABROGATO )
53. Al fine del contenimento della spesa pubblica, i compensi, le indennità e i gettoni di presenza, comunque denominati, corrisposti a componenti di commissioni, comitati e di organi collegiali previsti da leggi e regolamenti regionali o costituiti con provvedimento dell'Amministrazione regionale, sono ridotti del 10 per cento.
54. Alla riduzione di cui al comma 53 sono tenuti anche gli enti regionali e gli enti funzionali della Regione.
55. Il bilancio consuntivo finanziario e il rendiconto finanziario delle gestioni fuori bilancio, relativi agli anni dal 2009, sono articolati, secondo le indicazioni, previste con apposito regolamento, atte a consentire il monitoraggio degli incassi e dei pagamenti, attraverso la codifica omogenea dei dati.
56. Le gestioni fuori bilancio, in occasione della presentazione degli atti di cui al comma 55, per gli accertamenti di competenza della Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato), come modificato dall'articolo 33 della legge 468/1978, e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689 (Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041), relativi agli anni dal 2009, forniscono i dati identificativi dei soggetti debitori e dei destinatari della spesa, secondo le indicazioni previste con apposito regolamento.
57.  
( ABROGATO )
58. Al comma 64 dell'articolo 7 della legge regionale 1/2005, le parole: <<operazioni di alienazione e>> sono sostituite dalle seguenti: <<operazioni di alienazione, acquisizione, tenuta o>>.
59. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 64, della legge regionale 1/2005, come modificato dal comma 58, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.270.1.673 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per gli anni 2007-2009 e per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 954 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
60. In coerenza con l'articolazione in Direzioni provinciali della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, le somme da conservare ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 7/1999, in conto residui attivi, derivanti dai rientri delle anticipazioni concesse a favore dell'edilizia convenzionata e agevolata e accertate sull'unità previsionale di base 4.3.568 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1531 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono trasportate, a chiusura dell'esercizio finanziario 2006, dal capitolo di provenienza sui pertinenti capitoli nell'ambito dell'appropriata unità previsionale di base per ciascuna Direzione provinciale.
61.  
( ABROGATO )
(6)
62.  
( ABROGATO )
(7)
63.  
( ABROGATO )
(8)
64.  
( ABROGATO )
(9)
65. È disposto il conferimento al bilancio regionale, a carico della gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - FRIE, istituita ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742, e alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia), di rientri dalle operazioni di credito scadute, nella misura di 15 milioni di euro.
66. Le entrate derivanti dai rientri del Fondo di cui al comma 65 sono previste nelle variazioni di cui alla tabella A1, con riferimento al capitolo 1033 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
67. Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 7/1999, i capitoli 1505, 1510, 2465, 6465 e 9872 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono inseriti nell'elenco n. 3 <<Spese di funzionamento>> annesso al documento tecnico allegato ai bilanci sopra citati.
68. Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 7/1999, i capitoli 1510, 1524, 1528, 1722, 6006 e 9661 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono inseriti nell'elenco n. 1 <<Spese obbligatorie>> annesso al documento tecnico allegato ai bilanci sopra citati.
69. La restituzione delle somme relative ai contributi finanziari perequativi sui mutui contratti da enti pubblici per l'esecuzione di opere pubbliche di cui alla legge regionale 20 luglio 1967, n. 17 (Contributi finanziari perequativi su mutui contratti per la esecuzione di opere pubbliche), che, a seguito di rideterminazione della spesa ammissibile, risultano erogate in eccesso rispetto alla previsione originaria, è disposta senza applicazione degli interessi.
70. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella G, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, s'intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico d'accompagnamento.
Note:
1Comma 35 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
2Comma 36 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
3Comma 37 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
4Comma 38 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
5Comma 39 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
6Comma 61 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
7Comma 62 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
8Comma 63 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
9Comma 64 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
10Parole sostituite al comma 55 da art. 7, comma 63, L. R. 22/2007
11Parole sostituite al comma 56 da art. 7, comma 63, L. R. 22/2007
12Parole sostituite al comma 57 da art. 7, comma 63, L. R. 22/2007
13Parole aggiunte al comma 47 da art. 3, comma 58, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
14Comma 57 abrogato da art. 7, comma 16, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
15Parole sostituite al comma 55 da art. 13, comma 11, L. R. 9/2008
16Parole sostituite al comma 56 da art. 13, comma 11, L. R. 9/2008
17Comma 47 bis aggiunto da art. 12, comma 5, L. R. 16/2008
18Integrata la disciplina del comma 5 da art. 14, comma 40, L. R. 17/2008 , con effetto dall'1/1/2009. nel testo modificato da art. 1, comma 1, 2009 4/2009
19Lettera b) del comma 4 abrogata da art. 13, comma 7, lettera b), numero 2), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
20Derogata la disciplina del comma 51 da art. 13, comma 11, L. R. 12/2010
21Comma 17 abrogato da art. 11, comma 1, lettera g), L. R. 9/2011
22Comma 18 abrogato da art. 11, comma 1, lettera g), L. R. 9/2011
23Parole soppresse al comma 47 da art. 5, comma 50, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
24Parole aggiunte al comma 47 da art. 5, comma 50, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
25Comma 22 abrogato da art. 30, comma 1, lettera aaa), L. R. 10/2012
26Comma 23 abrogato da art. 30, comma 1, lettera aaa), L. R. 10/2012
27Parole aggiunte al comma 24 da art. 17, comma 1, L. R. 18/2013
28Comma 24 abrogato da art. 38, comma 1, lettera y), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
29Comma 25 abrogato da art. 38, comma 1, lettera y), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
30Comma 26 abrogato da art. 38, comma 1, lettera y), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
31Parole sostituite al comma 47 da art. 13, comma 21, lettera a), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
32Parole soppresse al comma 49 da art. 13, comma 21, lettera b), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
33Parole sostituite al comma 50 da art. 13, comma 21, lettera c), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
34Comma 52 abrogato da art. 10, comma 23, lettera a), L. R. 14/2016
35Comma 47 abrogato da art. 1, comma 17, lettera a), L. R. 5/2017
36Comma 48 abrogato da art. 1, comma 17, lettera a), L. R. 5/2017
37Comma 49 abrogato da art. 1, comma 17, lettera a), L. R. 5/2017
38Comma 50 abrogato da art. 1, comma 17, lettera a), L. R. 5/2017
39Comma 51 abrogato da art. 1, comma 17, lettera a), L. R. 5/2017
40Comma 32 abrogato da art. 43, comma 1, lettera e), L. R. 22/2021