LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/02/2007
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 2
 (Riduzione dell'aliquota Irap nelle zone di svantaggio socio-economico del territorio montano)
1. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2019 i soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), residenti e non residenti nel territorio dello Stato, applicano al valore della produzione netta prodotto nelle zone di svantaggio socio-economico <<B>> e <<C>> del territorio montano, come classificate ai sensi del combinato disposto degli articoli 21 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), l'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 446/1997, ridotta a zero.
2. Qualora il valore della produzione netta sia prodotto anche al di fuori delle zone di svantaggio socio-economico <<B>> e <<C>> del territorio montano, come classificate ai sensi del combinato disposto degli articoli 21 e 40 della legge regionale 33/2002 , il valore della produzione netta di cui al comma 1 è determinato in proporzione all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente prestazioni di lavoro, addetto con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nelle suddette zone di svantaggio socio-economico. Per le banche, gli altri enti e società finanziarie e le imprese di assicurazione, il valore della produzione netta di cui al comma 1 è determinato in proporzione, rispettivamente, ai depositi in denaro e in titoli verso la clientela, agli impieghi o agli ordini eseguiti e ai premi raccolti presso gli uffici, ubicati nelle suddette zone di svantaggio socio-economico. Si considera prodotto nelle zone di svantaggio socio-economico di cui al comma 1, nel cui territorio il soggetto passivo è domiciliato, il valore della produzione netta derivante dalle attività esercitate al di fuori delle zone medesime senza l'impiego, per almeno tre mesi, di personale.
3. Nella determinazione dell'acconto dovuto dai soggetti di cui al comma 1 ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2019 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando all'aliquota la riduzione disposta dal presente articolo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nei limiti consentiti dalla normativa europea, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013 , e del regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013 .
5. I contribuenti, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 446/1997 sono tenuti a presentare in via telematica all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 14, commi da 1 a 4 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), la dichiarazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dei regolamenti (UE) 1407/2013 e 1408/2013.
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 22/2007
2Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 3, L. R. 31/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
3Parole sostituite al comma 6 da art. 2, comma 3, L. R. 31/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
4Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 13, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
5Articolo sostituito da art. 15, comma 2, L. R. 20/2015
6Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
7Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
8Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
9Parole sostituite al comma 3 da art. 14, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.