LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/02/2007
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 5
 (Tutela dell'ambiente e assetto del territorio)
1. Alla realizzazione degli interventi e delle opere infrastrutturali atti ad implementare nel più breve tempo possibile la funzionalità della sala operativa regionale e del Centro operativo di protezione civile ovvero del sistema integrato di protezione civile, a maggior tutela dell'incolumità della popolazione regionale ed a salvaguardia dell'integrità del territorio e dei beni rispetto al verificarsi di eventi calamitosi, ovvero al rischio degli stessi, si provvede con le risorse facenti capo al Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), e ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 64/1986, con decreto del Presidente della Regione, ovvero dell'Assessore da questo delegato, anche in qualità di Commissario delegato per il superamento delle specifiche emergenze; a tal fine, il decreto di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi degli interventi e delle opere infrastrutturali costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli stessi, variante agli strumenti urbanistici comunali, nonché approvazione del vincolo preordinato all'esproprio per l'attivazione delle procedure espropriative.
2. Gli oneri derivanti dal comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 2.1.230.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette e a concedere incentivi per l'attività di ricognizione, mappatura e analisi comparativa delle esperienze regionali e degli enti locali nell'area di Euroregione riferibili ad approccio di Agenda 21.
4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi sulla base di apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.190.1.2094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2219 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
6.  
( ABROGATO )
7.  
( ABROGATO )
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( ABROGATO )
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( ABROGATO )
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) un finanziamento per la realizzazione, attraverso la sezione regionale dell'Osservatorio dell'Alto Adriatico istituita presso la medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 4, comma 27, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), di un modello matematico dell'Alto Adriatico per la previsione degli impatti ambientali derivanti dagli insediamenti produttivi e da fattori incidentali.
11. La domanda di finanziamento degli interventi di cui al comma 10 è presentata, nei termini previsti dall'articolo 33 della legge regionale 7/2000, alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento, corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa e di un preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce i termini per la rendicontazione da presentarsi con le modalità previste dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000.
12. Per le finalità di cui al comma 10 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.1.63 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2265 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Trieste un contributo di 93.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009 per la partecipazione alle spese di finanziamento di master interateneo di secondo livello in materia ambientale promossi d'intesa tra le Università del Friuli Venezia Giulia e le altre Università italiane.
14. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata, nei termini previsti dall'articolo 33 della legge regionale 7/2000, alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Il contributo annuale viene concesso ed erogato in via anticipata in un'unica soluzione.
15. Per le finalità di cui al comma 13 è autorizzata la spesa complessiva di 279.000 euro suddivisa in ragione di 93.000 euro per ciascuno degli anni 2007-2009, a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.1.1094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2270 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune capofila di Medea un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi al mutuo o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario per un periodo non superiore ai dieci anni, in attuazione dell'accordo di programma tra i Comuni attraversati dal fiume Judrio e dal torrente Versa per la realizzazione di un progetto di valorizzazione ambientale e fruizione turistica degli ambiti fluviali.
17. La domanda di concessione del finanziamento di cui al comma 16 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
18. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzato un limite di impegno decennale di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, con l'onere di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009, a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.2.518 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2102 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2016 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, in base all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), le istanze dei Comuni volte all'acquisizione e al conseguente recupero di aree degradate inserite in ambito di rispetto paesaggistico.
20. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 fanno carico all'unità previsionale di base 3.3.340.2.196 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2426 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
21. Limitatamente al sito della Laguna di Marano e Grado, per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordino normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), nonché per la realizzazione degli eventuali necessari interventi di messa in sicurezza di emergenza, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi del Commissario straordinario per la Laguna di Marano e Grado.
22. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 21 fanno carico all'unità previsionale di base 3.3.340.2.196 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2439 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
23. Per la realizzazione degli interventi del Commissario straordinario è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di 4 milioni di euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 3.3.340.2.196 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 2442 e 2443 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, rispettivamente per le quote di 375.000 euro e di 3.625.000 euro.
24. Per la realizzazione degli interventi del Commissario straordinario è autorizzato, altresì, un limite di impegno ventennale di 600.000 euro a decorrere dall'anno 2007, con l'onere di 1.800.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 3.3.340.2.196 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2446 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2026 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti privati titolari di attività produttive insediati nei siti inquinati di interesse nazionale di Trieste e della Laguna di Marano e Grado, contributi in conto capitale in regime di <<de minimis>> per gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale.
26. Non possono beneficiare dei contributi di cui al comma 25 i soggetti che risultino a qualsiasi titolo responsabili dell'inquinamento, nonché i soggetti che si siano resi a qualsiasi titolo acquirenti o concessionari in data successiva all'entrata in vigore dei decreti ministeriali di perimetrazione dei siti nazionali di diritti reali o personali d'uso relativamente alle aree inquinate.
27. Le modalità, le condizioni e i termini per l'erogazione dei contributi sono individuati con apposito regolamento.
28. Per le finalità di cui al comma 25 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 3.3.340.2.196 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2447 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
29.
Dopo il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è inserito il seguente:
<<6 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non trovano applicazione per i finanziamenti di cui al comma 6 erogati a favore di enti pubblici.>>.

30.
Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 15/2004, è sostituito dal seguente:
<<4. L'EZIT e il Consorzio provvedono, con apposito disciplinare, a regolamentare le modalità di concorso dei singoli soggetti operanti all'interno dei siti alle spese per le attività di caratterizzazione e di bonifica in aree diverse da quelle di cui al comma 3, da svolgersi contestualmente a queste ultime.>>.

31.  
( ABROGATO )
32.  
( ABROGATO )
33.  
( ABROGATO )
34. Per la rendicontazione dei finanziamenti concessi dall'Amministrazione regionale all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) per interventi previsti da specifiche norme, si applica l'articolo 42 della legge regionale 7/2000.
35.  
( ABROGATO )
36. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, commi 14 e 15, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), i relativi finanziamenti, che possono essere concessi in modo distinto alle Università degli Studi di Trieste e di Udine, sono finalizzati anche ad attività di formazione nel settore specifico, acquisizione di strumentazione e relativa gestione nonché alla realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico aventi carattere sperimentale da eseguirsi da parte degli Enti locali in collaborazione con le citate Università.
37. La concessione dei finanziamenti relativi all'attività formativa e all'istituzione dei laboratori avviene a fronte della presentazione, da parte delle Università degli studi di Trieste e di Udine, di specifici programmi che devono essere presentati alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio geologico - entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai fini della loro approvazione da parte della Giunta regionale.
38. La realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico aventi carattere sperimentale, individuati con apposita deliberazione della Giunta regionale, viene eseguita in regime di delegazione amministrativa ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), da parte degli enti locali competenti territorialmente con la collaborazione scientifica delle citate Università.
39. Per la realizzazione di interventi speciali finalizzati alla realizzazione di alloggi sperimentali e a progetti speciali per aumentare la disponibilità di alloggi di edilizia sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 marzo 2006 (Riduzione del disagio abitativo dei conduttori di immobili assoggettati alle misure esecutive di rilascio), è autorizzata la concessione al Comune di Trieste del finanziamento di 1 milione di euro al fine di assicurare, unitamente alle risorse messe a disposizione dal Comune, il cofinanziamento dell'intervento statale previsto dall'articolo 4 del citato decreto ministeriale.
40. Secondo quanto previsto dall'articolo 3 dello decreto ministeriale del 16 marzo 2006, gli interventi vengono realizzati nell'ambito di apposito accordo di programma, la cui stipula costituisce condizione per la concessione del finanziamento e per la relativa erogazione, anche in unica soluzione anticipata.
41. Per le finalità di cui al comma 39 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.1.1126 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3289 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
42. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 16, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), al fine dello scorrimento della graduatoria approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1948 del 25 agosto 2006, è autorizzato il limite di impegno decennale di 272.278,53 euro a decorrere dall'anno 2007, con l'onere complessivo di 816.835,59 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009, a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3313 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2016 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
43. Per le finalità di cui al comma 42 è destinato il limite di impegno di 100.000 euro autorizzato per gli anni dal 2007 al 2016 con l'articolo 6, comma 123 - Tabella D - della legge regionale 2/2006 per le finalità di cui all'articolo 5, comma 16, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), a carico della unità previsionale di base 4.1.340.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 3313 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
44. Per le finalità di cui agli articoli 2, comma 1, lettera a), e 10, commi 2 e 2 bis, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), come integrata dall'articolo 6, comma 56, della legge regionale 2/2006, e dall'articolo 4, comma 24, della legge regionale 12/2006, al fine del rispetto dell'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Regione 24 luglio 2006, n. 0225/Pres. relativamente agli interventi pluriennali ivi indicati da attuare nel 2007 a valere sulle risorse già ripartite per gli anni dal 2005 al 2014 con deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 2005, n. 3017, e a ripristino dei medesimi, è autorizzato il limite di impegno decennale di 415.823,85 euro a decorrere dall'anno 2007, con l'onere complessivo di 1.247.471,55 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009, a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.2.1124 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3234 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2016 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
45.
Il comma 54 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2006, è sostituito dal seguente:
<<54. Al fine di favorire l'avvio e l'inserimento equilibrato e sostenibile degli interventi di edilizia sovvenzionata ecocompatibile da realizzarsi nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 4, comma 57, della legge regionale 1/2005, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle ATER contributi pluriennali per lavori di valorizzazione ambientale connessi con gli interventi medesimi.>>.

46. Per le finalità di cui al comma 54 della legge regionale 2/2006, come sostituito dal comma 45, è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di 40.000 euro a decorre dall'anno 2007, con l'onere complessivo di 120.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2007-2009, a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.2.1124 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3407 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni 2010-2021 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
47.  
( ABROGATO )
(6)
48.  
( ABROGATO )
(7)
49.  
( ABROGATO )
(8)
50. È disposto da parte di Mediocredito SpA il rimborso delle somme disponibili sul Fondo istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge regionale 4/2001, eccedenti quelle necessarie a coprire l'esposizione massima finanziaria consentita ai sensi dell'articolo 5 comma 13 della legge regionale 4/2001.
51. Le risorse derivanti dal rimborso di cui al comma 50 sono allocate sul Fondo per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 6/2003.
52. Le entrate derivanti dall'applicazione del comma 50, pari a 2.350.000 euro per l'anno 2007, sono previste nelle variazioni di cui alla tabella A1 all'unità previsionale di base 3.6.821 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1053 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
53. In relazione al disposto di cui al comma 51 e per le finalità previste dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6/2003, è autorizzata la spesa di 2.350.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.2.2524 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3265 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
54. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 27, della legge regionale 12/2006, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2007, sono previste nelle variazioni di cui alla tabella A1 all'unità previsionale di base 3.6.821 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1043 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
55. Le risorse derivanti dalle entrate di cui al comma 54 sono destinate alla copertura dell'annualità 2007 relativa all'autorizzazione di spesa prevista alla tabella D all'unità previsionale di base 4.1.340.2.2524 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3293 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
56. L'Amministrazione regionale non procede alla revoca dei benefici per l'acquisto della prima casa nel caso in cui il proprietario abbia cessato di risiedere nell'alloggio oggetto del contributo, ovvero lo abbia locato, successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 7/2000, decorso il quinto anno dalla concessione del contributo e comunque prima dell'entrata in vigore della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica). In ogni caso non si fa luogo a recuperi o rimborsi per le posizioni contributive già definite alla data di entrata in vigore della presente legge.
57. Al comma 27 dell'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), le parole: <<entro il 31 dicembre 2005>> sono sostituite con le parole: <<entro il 31 dicembre 2007>>.
58. Al quarto comma dell'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2 (Interventi regionali per i centri storici), come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 39, della legge regionale 1/2003, le parole: <<e di Sauris>> sono sostituite dalle parole: <<, di Sauris e di Erto e Casso>>; e le parole: <<del Comune di Sauris e>>, sono sostituite dalle parole: <<dei Comuni di Sauris, di Erto e Casso>>.
59. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge regionale 2/1983, come modificato dall'articolo 5, comma 39, della legge regionale 1/2003 e dal comma 58, continuano a far carico all'unità previsionale di base 4.2.340.2.433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3354 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi annui costanti per la durata di dieci anni, di importo pari al 10 per cento della spesa ammissibile, per la realizzazione di parcheggi urbani pubblici previsti dagli strumenti urbanistici comunali o dai piani per il traffico di cui all'articolo 11 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto di interesse regionale), ovvero dai Programmi urbani dei parcheggi di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393).
61. Nell'assegnazione dei finanziamenti si attribuisce priorità alle proposte di accordo quadro previste dal Piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 26 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).
62. Per le finalità di cui al comma 60 sono utilizzate le disponibilità finanziarie dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.174 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3370 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
63. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Monfalcone contributi pluriennali per un periodo non superiore a venti anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, derivanti dai mutui da contrarsi da parte del Comune per l'acquisto e il recupero di parte dell'immobile storico denominato <<Ex Albergo Operai>> da parte del Comune medesimo.
64. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 63 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, corredata di una dettagliata relazione illustrativa dell'intervento e di una perizia di stima dell'immobile da acquistare. Il decreto di concessione dei contributi stabilisce i termini e le modalità di erogazione e di rendicontazione.
65. Per le finalità previste dal comma 63 è autorizzato un limite d'impegno ventennale di 240.000 euro a decorrere dall'anno 2007, con l'onere di 720.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1672 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2026 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
66. Al fine di assicurare la piena funzionalità e gli adeguamenti normativi degli Istituti scolastici primari e secondari situati nella Provincia di Trieste, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni e alla Provincia di Trieste contributi quindicennali, fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per la realizzazione di lavori di recupero, messa a norma o ampliamento degli edifici scolastici. I contributi possono essere utilizzati anche a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi a mutui o ad altre forme di ricorso al mercato finanziario cui i beneficiari ricorrono per la realizzazione dei lavori.
67. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 66 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza. I criteri per la concessione dei contributi sono stabiliti con apposito regolamento.
68. Per le finalità previste dal comma 66 è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2007, con l'onere di 1.200.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3341 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2021 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
69. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Gorizia contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a quindici anni per la costruzione di un ponte in località <<Boscat>> in Comune di Grado; i contributi possono essere utilizzati anche a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi a mutui o a altre forme di ricorso al mercato finanziario cui la Provincia di Gorizia ricorra per la realizzazione dei lavori.
70. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 69 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto di massima per l'esecuzione dell'opera e da una relazione con la descrizione delle finalità e dei costi dell'opera. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione.
71. Per le finalità previste dal comma 69 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, con l'onere complessivo di 150.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio 2007, con riferimento al capitolo 3342 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2021 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
72. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Monastero delle Benedettine di San Cipriano di Trieste un contributo di 800.000 euro per l'acquisto dell'area necessaria alla realizzazione del nuovo monastero.
73. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 72 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
74. Per le finalità di cui al comma 72 è autorizzata la spesa complessiva di 800.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2007, di 350.000 euro per l'anno 2008 e di 400.000 euro per l'anno 2009, a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3347 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
75. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Polo tecnologico di Pordenone - Società Consortile per Azioni contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a quindici anni, a riduzione degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo contratto per la realizzazione della sede e dei laboratori del Polo.
76. Per le finalità previste dal comma 75 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2007, con l'onere complessivo di 600.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009, a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3353 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2021 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
77. Al fine di sviluppare le potenzialità e il ruolo del Centro di riferimento oncologico (CRO) di Aviano all'interno della rete degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) con programmi di formazione in sede di ricercatori biomedici in ambito oncologico e con scambi scientifici con ricercatori di altri enti nazionali e internazionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al CRO contributi pluriennali, nella misura massima prevista dal comma 80, per un periodo di venti anni, a fronte delle spese da sostenere per la realizzazione di strutture atte ad ospitare i ricercatori italiani e stranieri. Nell'ambito delle finalità istituzionali del CRO, la struttura realizzata può essere utilizzata anche per soggetti diversi in relazione ad attività congressuale, di formazione e di aggiornamento.
78. Sono ammissibili a finanziamento anche le spese per arredi e attrezzature nonché gli oneri, in linea capitale e interessi, relativi a mutui o ad altre forme di ricorso al mercato finanziario cui il beneficiario ricorre per la realizzazione dell'intervento.
79. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 77 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza. La concessione ed erogazione dei contributi avviene con le modalità di cui alla legge regionale 14/2002.
80. Per le finalità previste dal comma 77 sono autorizzati due limiti di impegno ventennali di 300.000 euro a decorrere, rispettivamente, dall'anno 2007 e dall'anno 2008, con l'onere complessivo di 1.500.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009, a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3368 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2027 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
81. Al fine di consentire le sistemazioni stradali e interventi di riqualificazione urbana lungo l'anello di gara del campionato mondiale di corsa su strada previsto a Udine per il 14 ottobre 2007, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine un contributo ventennale di 140.000 euro annui a sostegno anche degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi a mutui o ad altre forme di ricorso al mercato finanziario cui il beneficiario ricorre per la realizzazione dell'intervento.
82. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute a decorrere dal primo gennaio 2007.
83. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 81 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza. La concessione ed erogazione dei contributi avviene con le modalità di cui alla legge regionale 14/2002.
84. Per le finalità previste dal comma 81 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 140.000 euro a decorrere dall'anno 2007, con l'onere complessivo di 420.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009, a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3369 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2026 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
85. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 (Legge finanziaria 1992), dopo le parole: <<per la realizzazione>> sono inserite le seguenti: <<e il completamento>>.
86. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 4/1992, come modificato dal comma 85, fanno carico all'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3410 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
87. All'articolo 5, comma 51, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), dopo le parole: <<all'Istituto Renati e all'Istituto Tomadini di Udine>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché all'Istituto Nostra Signora dell'Orto di Udine,>>.
88. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 51, della legge regionale 2/2000, come modificato dal comma 87, continuano a far carico all'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5064 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
89. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di Basagliapenta un contributo per concorrere al sostegno dei lavori di manutenzione straordinaria della casa canonica.
90. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 89 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto della residenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e rendicontazione ed è altresì disposta l'erogazione in via anticipata nella misura del 70 per cento del contributo stesso.
91. Per le finalità di cui al comma 89 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 3431 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
92. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare un accordo di programma con le Province ed i Comuni interessati per la predisposizione di un piano pluriennale volto alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e di sistemazione delle strade comunali colleganti i valichi confinari minori del Friuli Venezia Giulia con la Repubblica di Slovenia.
93. Nell'ambito delle iniziative previste dall'articolo 30, comma 1, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 24 (Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'associazione dei sindaci della ricostruzione in via anticipata e in soluzione unica un contributo di 100.000 euro per l'effettuazione del censimento e di uno studio degli interventi realizzati nei venti anni di operatività della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53 (Integrazioni alla legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, concernente <<Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l' espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni>>), per l'allestimento e la gestione del laboratorio - mostra sul terremoto e la ricostruzione, nonché per gli oneri relativi all'avvio del progetto della scuola di perfezionamento <<Sismic risk management>> da attivare nel comune di Venzone in collaborazione con l'Università degli studi di Udine.
94. Per le finalità del comma 93 è autorizzata la spesa di 100.000 euro a carico dell'unità previsionale di base 4.5.340.1.636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9479 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
95. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30 (Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l'adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell' articolo 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 879), a concedere i contributi assegnati ai soggetti già inseriti nella graduatoria unica regionale del 2006 anche in presenza dell'avvenuta esecuzione dei lavori, in deroga all'articolo 5, comma 65, della legge regionale 4/2001, previa verifica tecnica della regolare esecuzione degli interventi medesimi.
96. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 95 fanno carico all'unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9549 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
97. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gemona del Friuli un contributo straordinario di 2 milioni di euro per la realizzazione dell'intervento di recupero del Castello di Gemona, anche limitatamente ad un lotto del medesimo.
98. Per conseguire il contributo di cui al comma 97 il Comune di Gemona del Friuli presenta domanda alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio interventi in materia di ricostruzione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
99. Per l'intervento di cui al comma 97 trovano applicazione le disposizioni del Titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), e successive modifiche e integrazioni.
100. Per l'intervento di cui al comma 97 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Gemona del Friuli, anche in deroga ai limiti di oggetto e di importo.
101. Per le finalità di cui al comma 97 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a carico dell'unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9568 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
102. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 (Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia), le parole: <<è fissato al 30 giugno 2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<è fissato al 31 dicembre 2009>>.
103.  
( ABROGATO )
104. L'Amministrazione regionale è autorizzata a ridefinire l'ambito territoriale del Programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST) di cui all'articolo 5, comma 22, della legge regionale 4/2001 estendendone l'efficacia, previa intesa con gli enti interessati, ai Comuni di Cassacco, Tarcento e Magnano in Riviera.
105. Il comma 35 dell'articolo 139 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), è abrogato.
106. In via di interpretazione autentica dell'articolo 6, comma 112, della legge regionale 2/2006, ai fini dell'utilizzo del finanziamento di cui al comma 111 del medesimo articolo 6, per gli stanziamenti già oggetto di formale impegno, si provvede, previa deliberazione della Giunta regionale, alla conferma, a favore di diverso beneficiario, dell'impegno di spesa già assunto.
107. A favore degli enti destinatari dei finanziamenti per la realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità con onere a carico dei capitoli di spesa finalizzati alla ricostruzione delle zone del Friuli colpite dagli eventi sismici del 1976, i quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ultimato i lavori dopo la scadenza dei termini stabiliti, permangono i finanziamenti concessi. Se, per i lavori anzidetti non siano formalmente conclusi alla predetta data i necessari procedimenti espropriativi degli immobili, i termini per il completamento delle espropriazioni sono fissati al 31 dicembre 2007.
108. Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, le opere di cui al comma 107 non siano state completamente realizzate, anche solo da un punto di vista amministrativo, pur essendo già scaduti i termini stabiliti per l'ultimazione dei lavori e delle espropriazioni, detti termini sono parimenti fissati al 31 dicembre 2007.
109.  
( ABROGATO )
110.  
( ABROGATO )
111. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 100.000 euro a favore dell'Iniziativa Centro Europea (InCE) di Trieste per la promozione del Corridoio plurimodale V.
112. La concessione del contributo è subordinata all'approvazione regionale del programma di iniziative.
113. Con il decreto di concessione sono stabiliti modalità e termini di erogazione e di rendicontazione.
114. Per le finalità di cui al comma 111 è autorizzata la spesa di 100.000 euro a carico dell'unità previsionale di base 5.4.350.2.168 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 281 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
115. Nell'ambito del disposto di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica), e delle successive leggi di rifinanziamento, e per le finalità ivi previste, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali contributi per la realizzazione degli interventi concernenti la mobilità ciclistica previsti dai decreti di riparto delle risorse assegnate alla Regione ed emessi alla data del 31 dicembre 2006.
116. Per le finalità di cui al comma 115 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2007 un mutuo della durata di undici anni, dell'ammontare presuntivo di 1.155.611,01 euro o del diverso importo compatibile con il costo annuo dell'ammortamento del mutuo non superiore a 130.530,84 euro, corrispondenti alle somme non ancora riscosse del contributo statale annuo assegnato per la finalità di cui al comma 115 con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 31 dicembre 2003.
117. Per le finalità previste dal comma 115 è autorizzata la spesa di 1.155.611,01 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 5.4.350.2.211 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3997 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, corrispondente al ricavo presunto del mutuo, con oneri di ammortamento a carico dello Stato. Corrispondentemente, con l'articolo 1, comma 1, tabella A1, sull'unità previsionale di base 2.3.1502 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, è prevista l'entrata di pari importo, con riferimento al capitolo 1110 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
118. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), gli oneri di ammortamento sono erogati direttamente dallo Stato agli istituti finanziatori.
119. I procedimenti relativi agli interventi previsti dal comma 115 vengono conclusi dall'Amministrazione regionale dopo la stipula del mutuo di cui al comma 116.
120. In relazione alla definizione all'atto della stipula del mutuo di cui al comma 116 del suo preciso ammontare, si provvede al conseguente assestamento dei dati di bilancio ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7).
121.
Il secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27 (Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli - Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:
<<2. Con apposito regolamento sono disciplinati l'impianto e la tenuta del Catasto regionale delle grotte. Al fine di garantire la massima efficienza del servizio del Catasto, questo è affidato alla federazione speleologica regionale maggiormente rappresentativa sul territorio alle condizioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale.>>.

122. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3 della legge regionale 27/1966, come modificato dal comma 121, fanno carico all'unità previsionale di base 6.1.350.1.82 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2001 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
123. Al comma 108 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2006, le parole: <<da attuarsi da ENEL Distribuzione SpA>> sono soppresse.
124. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 108, della legge regionale 2/2006, come modificato dal comma 123, continuano a far carico all'unità previsionale di base 6.1.350.2.542 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1981 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
125. L'Amministrazione regionale promuove la creazione di un Centro d'eccellenza per la ricerca, l'utilizzo e la promozione delle fonti energetiche rinnovabili.
126. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità per l'istituzione del Centro.
127. Per le finalità previste dal comma 125 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 6.4.350.2.72 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 894 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
128. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella D, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, s'intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico d'accompagnamento.
Note:
1Comma 93 sostituito da art. 2, comma 41, L. R. 22/2007
2Integrata la disciplina del comma 93 da art. 2, comma 42, L. R. 22/2007
3Comma 3 sostituito da art. 4, comma 3, L. R. 22/2007
4Comma 19 sostituito da art. 4, comma 30, L. R. 22/2007
5Parole sostituite al comma 37 da art. 4, comma 35, L. R. 22/2007
6Comma 47 abrogato da art. 4, comma 42, L. R. 22/2007 , con effetto dal 2 febbraio 2007, come stabilito dal medesimo art. 4, comma 42, L.R. 22/2007.
7Comma 48 abrogato da art. 4, comma 42, L. R. 22/2007 , con effetto dal 2 febbraio 2007, come stabilito dal medesimo art. 4, comma 42, L.R. 22/2007.
8Comma 49 abrogato da art. 4, comma 42, L. R. 22/2007 , con effetto dal 2 febbraio 2007, come stabilito dal medesimo art. 4, comma 42, L.R. 22/2007.
9Parole aggiunte al comma 69 da art. 4, comma 50, L. R. 22/2007
10Integrata la disciplina del comma 77 da art. 7, comma 56, L. R. 22/2007
11Comma 24 interpretato da art. 3, comma 13, L. R. 9/2008
12Comma 6 abrogato da art. 20, comma 7, L. R. 16/2008
13Comma 7 abrogato da art. 20, comma 7, L. R. 16/2008
14Comma 8 abrogato da art. 20, comma 7, L. R. 16/2008
15Comma 9 abrogato da art. 20, comma 7, L. R. 16/2008
16Comma 103 abrogato da art. 47, comma 2, L. R. 16/2008
17Integrata la disciplina del comma 60 da art. 4, comma 25, L. R. 17/2008 , con effetto dall'1/1/2009.
18Parole aggiunte al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 11/2009
19 I commi 6, 7, 8 e 9 vengono temporaneamente ripristinati a seguito della modifica apportata all'art. 20, c. 7, L.R. 16/2008 ad opera dell'art. 14, c. 32, L.R. 11/2009. L'abrogazione è pertanto differita alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 20, c. 1, della citata L.R. 16/2008.
20Parole sostituite al comma 13 da art. 4, comma 23, L. R. 12/2009
21Vedi la disciplina transitoria del comma 14, stabilita da art. 4, comma 24, L. R. 12/2009
22Parole sostituite al comma 72 da art. 5, comma 27, L. R. 12/2009
23Parole sostituite al comma 16 da art. 3, comma 39, L. R. 11/2011
24Integrata la disciplina del comma 69 da art. 6, comma 86, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
25Comma 109 abrogato da art. 30, comma 1, lettera aaa), L. R. 10/2012
26Comma 110 abrogato da art. 30, comma 1, lettera aaa), L. R. 10/2012
27Comma 35 abrogato da art. 53, comma 1, lettera d), L. R. 19/2012
28Integrata la disciplina del comma 24 da art. 57, comma 5, L. R. 19/2012
29I commi 6, 7, 8 e 9 sono abrogati a decorrere dall'entrata in vigore del DPReg. 11/1/2013, n. 03/Pres. (B.U.R. 23/1/2013, n. 4).
30Integrata la disciplina del comma 69 da art. 4, comma 20, L. R. 6/2013, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 31, comma 2, L. R. 13/2014
31Parole aggiunte al comma 77 da art. 55, comma 1, L. R. 4/2016
32Comma 33 abrogato da art. 39, comma 1, lettera r), L. R. 12/2016
33Comma 121 abrogato da art. 25, comma 2, L. R. 15/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento regionale di cui all'art. 15 della medesima L.R. 15/2016.
34Comma 31 abrogato da art. 37, comma 1, lettera gg), L. R. 34/2017
35Comma 32 abrogato da art. 37, comma 1, lettera gg), L. R. 34/2017