LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/04/2006
Materia:
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.02 - Assistenza sociale

Capo III
 Soggetti del sistema integrato
Art. 8
 (Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo in materia di interventi e servizi sociali.
2. La Regione, in particolare:
a) approva il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali;
b) definisce gli indirizzi al fine di garantire modalità omogenee nel territorio regionale per assicurare la facoltà, da parte delle persone e delle famiglie, di scegliere tra i servizi dei soggetti accreditati e convenzionati, in coerenza con la programmazione locale e con il progetto individuale;
c) definisce i requisiti minimi e le procedure per l'autorizzazione di strutture e servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie pubbliche e private;
d) promuove e autorizza lo sviluppo dei servizi del sistema integrato, attraverso la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali di interesse regionale;
e) definisce i requisiti e le procedure per l'accreditamento dei servizi e delle strutture operanti nel sistema integrato;
f) definisce le modalità e i criteri per l'esercizio della vigilanza sulle strutture e sui servizi di cui alla lettera c);
g) definisce indirizzi generali per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni;
h) ripartisce le risorse del Fondo sociale regionale di cui all'articolo 39 e le altre risorse destinate al finanziamento del sistema integrato;
i) organizza e coordina, in raccordo con le Province, il Sistema informativo dei servizi sociali regionale di cui all'articolo 25;
j) promuove e sostiene la gestione associata degli interventi e servizi sociali del sistema locale;
k) verifica la realizzazione del sistema locale degli interventi e servizi sociali;
l) promuove iniziative informative, formative e di assistenza tecnica rivolte ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore dei servizi sociali, a supporto della realizzazione del sistema locale degli interventi e servizi sociali;
m) promuove iniziative di formazione di base e permanente per il personale operante nel sistema integrato;
n) promuove iniziative per la valorizzazione e lo sviluppo del terzo settore, in particolare in raccordo con il sistema della formazione;
o) promuove le organizzazioni di volontariato quale espressione della libera e gratuita partecipazione dei cittadini allo sviluppo del sistema integrato;
p) promuove iniziative per favorire l'applicazione dell'amministratore di sostegno;
q) provvede all'istituzione e tenuta degli albi e registri previsti dalle vigenti normative regionali e nazionali.
Art. 9
 (Funzioni delle Province)
1. Le Province concorrono alla programmazione del sistema integrato, partecipando in particolare alla definizione e attuazione dei Piani di zona di cui all'articolo 24, con specifico riferimento alle materie di propria competenza.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le Province collaborano alla realizzazione del Sistema informativo dei servizi sociali regionale.
3. Le Province esercitano funzioni finalizzate alla realizzazione del sistema regionale di osservazione, monitoraggio, analisi e previsione dei fenomeni sociali, nonché di diffusione delle conoscenze, sulla base di intese, accordi o altri atti di collaborazione istituzionale stipulati con la Regione.
Art. 10
 (Funzioni dei Comuni)
1. I Comuni sono titolari della funzione di programmazione locale del sistema integrato, delle funzioni amministrative concernenti la realizzazione del sistema locale di interventi e servizi sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro attribuiti dalla vigente normativa statale e regionale e in particolare:
a) garantiscono l'erogazione dei servizi e delle prestazioni facenti parte del sistema integrato;
b) determinano gli eventuali livelli di assistenza ulteriori e integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato e dalla Regione;
c) definiscono le condizioni per l'accesso alle prestazioni erogate dal sistema integrato;
d) esercitano le funzioni relative all'autorizzazione, alla vigilanza e all'accreditamento dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
e) coordinano i programmi, le attività e i progetti dei soggetti privati operanti in ciascun ambito territoriale;
f) concorrono alla realizzazione del Sistema informativo dei servizi sociali regionale.
2. I Comuni esercitano le funzioni di programmazione locale attraverso i Piani di zona e concorrono alla programmazione regionale con le modalità previste dal Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.
3. Nell'esercizio delle funzioni di programmazione, i Comuni promuovono il concorso e agevolano il ruolo dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 328/2000.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 26/2014
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 56 ter, comma 9, L. R. 26/2014 nel testo modificato da art. 28, comma 1, L. R. 20/2016
Art. 11
 (Funzioni delle Aziende per i servizi sanitari)
1. Le Aziende per i servizi sanitari partecipano alla programmazione e alla realizzazione del sistema integrato, con particolare riferimento all'integrazione sociosanitaria.
2. I Comuni possono prevedere la delega della gestione del Servizio sociale dei Comuni, ovvero di specifici servizi, alle Aziende per i servizi sanitari.
3. Le Aziende per i servizi sanitari, previa autorizzazione della Regione, possono partecipare a società a capitale misto pubblico e privato o a capitale interamente pubblico per la gestione ed erogazione degli interventi e servizi sociosanitari.
Art. 12
 (Funzioni delle Aziende pubbliche di servizi alla persona)
1. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al capo II della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), che operano nel campo socioassistenziale e sociosanitario, sono inserite nel sistema integrato e partecipano alla programmazione in materia e alla gestione dei servizi, concorrendo in particolare alla definizione e attuazione dei Piani di zona.
2. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona possono realizzare tra di loro, con enti locali e con altri enti pubblici o privati le forme di collaborazione e di cooperazione previste dalla vigente legislazione di settore.
3. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona sono autorizzate a partecipare a società a capitale misto pubblico e privato o a capitale interamente pubblico per la gestione ed erogazione degli interventi e servizi del sistema integrato.
Art. 13
 (Famiglie)
1. Nell'ambito della programmazione del sistema integrato è assicurata la piena valorizzazione delle risorse di solidarietà proprie delle famiglie.
2. Gli enti pubblici promuovono il coinvolgimento delle famiglie nell'organizzazione degli interventi e dei servizi, al fine di migliorarne la qualità e l'efficienza.
Art. 14
 (Terzo settore, volontariato e altri soggetti senza scopo di lucro)
1. La Regione e gli enti locali, in attuazione del principio di sussidiarietà e al fine di valorizzare le risorse e le specificità delle comunità locali regionali, riconoscono il ruolo sociale dei soggetti del terzo settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro e promuovono azioni per il loro sviluppo, qualificazione e sostegno.
2. Ai fini della presente legge si considerano soggetti del terzo settore:
a) gli enti e le istituzioni appartenenti al settore privato-sociale e operanti senza fini di lucro;
b) le cooperative sociali e loro organismi rappresentativi;
c) le organizzazioni di volontariato;
d) le associazioni di promozione sociale;
e) le fondazioni.
3. I soggetti di cui al comma 2, nonché gli istituti di patronato e di assistenza sociale, gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e gli altri soggetti privati non aventi scopo di lucro concorrono alla programmazione in materia sociale, sociosanitaria e socioeducativa. Tali soggetti, ciascuno secondo le proprie specificità, partecipano altresì alla progettazione, attuazione, erogazione e, qualora non fornitori di servizi e interventi, alla valutazione dell'efficacia degli interventi e servizi del sistema integrato. È promosso, prioritariamente, il coinvolgimento dei soggetti operanti, che apportano risorse materiali o immateriali proprie.
4. La Regione e gli enti locali valorizzano l'apporto del volontariato nel sistema integrato come espressione organizzata di partecipazione civile e di solidarietà sociale, come risposta autonoma e gratuita della comunità ai propri bisogni, nonché come affiancamento ai servizi finalizzato a favorire il continuo adeguamento dell'offerta ai cittadini.
5. La Regione e gli enti locali, nell'ambito del sistema integrato, promuovono e valorizzano la partecipazione dei cittadini che in forme individuali, familiari o associative realizzano iniziative di solidarietà sociale senza scopo di lucro.
6. La Regione, per le finalità di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale), e di cui al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64), promuove il servizio civile, al fine di valorizzare la solidarietà e l'impegno sociale, nonché quale esperienza di cittadinanza attiva.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 14 bis, L. R. 17/2008, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 9, comma 26, L. R. 23/2013
Art. 15
 (Relazioni con le organizzazioni sindacali)
1. La Regione e gli enti locali, secondo le proprie competenze, attuano la presente legge garantendo l'informazione, la consultazione, la concertazione e la contrattazione sindacale, secondo le previsioni della vigente normativa statale e regionale, dei contratti nazionali e degli accordi decentrati.
2. La Regione e gli enti locali assicurano la concertazione anche con le organizzazioni sindacali in merito agli atti di natura programmatoria e regolamentare derivanti dalla presente legge.
Art. 16
 (Altri soggetti privati)
1. I soggetti privati a scopo di lucro operanti nel settore sociale, sociosanitario e socioeducativo concorrono alla gestione e all'offerta dei servizi, nonché alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi, secondo le modalità di cui alla presente legge.