LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/04/2006
Materia:
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.02 - Assistenza sociale

Art. 8
 (Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo in materia di interventi e servizi sociali.
2. La Regione, in particolare:
a) approva il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali;
b) definisce gli indirizzi al fine di garantire modalità omogenee nel territorio regionale per assicurare la facoltà, da parte delle persone e delle famiglie, di scegliere tra i servizi dei soggetti accreditati e convenzionati, in coerenza con la programmazione locale e con il progetto individuale;
c) definisce i requisiti minimi e le procedure per l'autorizzazione di strutture e servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie pubbliche e private;
d) promuove e autorizza lo sviluppo dei servizi del sistema integrato, attraverso la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali di interesse regionale;
e) definisce i requisiti e le procedure per l'accreditamento dei servizi e delle strutture operanti nel sistema integrato;
f) definisce le modalità e i criteri per l'esercizio della vigilanza sulle strutture e sui servizi di cui alla lettera c);
g) definisce indirizzi generali per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni;
h) ripartisce le risorse del Fondo sociale regionale di cui all'articolo 39 e le altre risorse destinate al finanziamento del sistema integrato;
i) organizza e coordina, in raccordo con le Province, il Sistema informativo dei servizi sociali regionale di cui all'articolo 25;
j) promuove e sostiene la gestione associata degli interventi e servizi sociali del sistema locale;
k) verifica la realizzazione del sistema locale degli interventi e servizi sociali;
l) promuove iniziative informative, formative e di assistenza tecnica rivolte ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore dei servizi sociali, a supporto della realizzazione del sistema locale degli interventi e servizi sociali;
m) promuove iniziative di formazione di base e permanente per il personale operante nel sistema integrato;
n) promuove iniziative per la valorizzazione e lo sviluppo del terzo settore, in particolare in raccordo con il sistema della formazione;
o) promuove le organizzazioni di volontariato quale espressione della libera e gratuita partecipazione dei cittadini allo sviluppo del sistema integrato;
p) promuove iniziative per favorire l'applicazione dell'amministratore di sostegno;
q) provvede all'istituzione e tenuta degli albi e registri previsti dalle vigenti normative regionali e nazionali.