LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/04/2006
Materia:
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.02 - Assistenza sociale

Art. 18
 (Convenzione per l'istituzione e la gestione del Servizio sociale dei Comuni)
1. Il Servizio sociale dei Comuni è disciplinato da una convenzione promossa dall'Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni e approvata con deliberazioni conformi dei Consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta dei componenti.
2. La convenzione di cui al comma 1 individua la forma di collaborazione tra gli enti locali per la realizzazione del Servizio sociale dei Comuni, scegliendola tra la delega a un Comune capofila individuato nella medesima convenzione, la delega agli enti del servizio sanitario regionale che assicurano l'assistenza territoriale, la delega a un'Azienda pubblica di servizi alla persona con sede legale e strutture sul territorio di ambito distrettuale, la delega alle Unioni territoriali intercomunali ovvero ad altra tra le forme associative di cui alla normativa vigente, di seguito denominati Enti gestori.
3. La convenzione disciplina in particolare:
a) la durata della gestione associata;
b) il modello organizzativo tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 17 bis;
c) i criteri generali e le modalità di esercizio della gestione;
d) i criteri generali per la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle prestazioni;
e) i rapporti finanziari tra i Comuni associati, ivi compresi i criteri di quantificazione e le modalità del conferimento delle risorse dovute a titolo di compartecipazione alla spesa, in modo da garantire copertura finanziaria alla programmazione della spesa su base triennale;
f) i criteri di regolazione dei rapporti anche finanziari con l'Ente gestore;
g) le modalità di informazione ai Consigli comunali sull'andamento annuale della gestione del Servizio sociale dei Comuni.
4. Qualora l'articolazione territoriale dei distretti sanitari non coincida con l'ambito territoriale del Servizio sociale dei Comuni, ma rappresenti un multiplo ovvero una frazione del territorio di uno o più ambiti territoriali, la convenzione individua le modalità per garantire l'integrazione sociosanitaria nell'ambito della programmazione e della realizzazione del sistema integrato.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 21, L. R. 17/2008
2Articolo sostituito da art. 63, comma 1, L. R. 26/2014
3Testo ripristinato nella versione antecedente alla modifica apportata dalla L.R. 26/2014, a seguito del differimento all' 1 gennaio 2016 degli effetti della modifica stessa, disposto dall'art. 56 ter, L.R. 26/2014, come introdotto dall'art. 37, comma 1, della L.R. 12/2015.
4Il termine di differimento all'1 gennaio 2016 è prorogato di 120 giorni, come disposto all'art. 29, c. 1, L.R. 26/2015.
5Il termine di differimento decorre dall'avvio dell'operatività delle Unioni costituite nella composizione prevista dal Piano di riordino territoriale di cui all'art. 4, c. 6, come disposto al c. 2, art. 36, L.R. 3/2016.
6Il termine di differimento decorre dall'1 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 56 ter della L.R. 26/2014, come modificato dall'art. 14, c. 1, della L.R. 10/2016.
7Articolo sostituito da art. 8, comma 6, lettera c), L. R. 44/2017
8Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
9Vedi anche quanto disposto dall'art. 20, comma 1, L. R. 31/2018