LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/04/2006
Materia:
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.02 - Assistenza sociale

Art. 66
 (Norme transitorie)
1. Le convenzioni istitutive del Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 18 sono adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'adozione di tali convenzioni e dei relativi atti attuativi si applicano le convenzioni adottate ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 33/1988 e successive modifiche.
2. Al fine di garantire la coerenza con la programmazione regionale in materia sociale e sociosanitaria e di assicurare l'esercizio della funzione di programmazione locale del sistema integrato, nonché per la gestione dei servizi e delle attività di cui all'articolo 17, commi 1, 2 e 3, la Regione promuove un'intesa tra i Comuni della provincia di Trieste e l'Azienda per i servizi sanitari n. 1 <<Triestina>>, volta alla definizione, entro il 30 giugno 2007, dell'ambito distrettuale quale area di coincidenza del distretto sanitario e dell'ambito sociale. Resta ferma la necessità di istituire l'ufficio di direzione e programmazione di ambito di cui all'articolo 17, comma 5, e di individuare il responsabile di cui all'articolo 21.
2 bis. I Comuni della provincia di Trieste, al fine di garantire la continuità dei servizi e la coerenza con la programmazione territoriale avviata con i Piani di zona, nonché al fine dell'approvazione delle convenzioni di cui all'articolo 18, definiscono di concerto gli ambiti territoriali per la gestione associata, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, in materia di coincidenza territoriale con gli ambiti distrettuali. Gli ambiti territoriali così definiti hanno validità fino alla stipula dell'intesa di cui al comma 2, ovvero fino alla data stabilita nell'intesa stessa.
2 ter. La definizione degli ambiti territoriali ai sensi del comma 2 bis costituisce requisito per accedere agli incentivi regionali e deve essere comunicata alla Regione entro l'1 marzo 2007.
3. Nelle more della definizione dell'ambito distrettuale di cui al comma 2, nel territorio della provincia di Trieste, l'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale è costituita dai sindaci, o loro delegati, del relativo territorio e svolge i suoi compiti unitariamente e nella medesima composizione per tutti gli ambiti distrettuali.
4. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 20, comma 7, si applicano i regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 40, comma 8, della legge regionale 49/1996 e successive modifiche.
5. Nelle more dell'adozione del Piano sociale regionale continuano ad applicarsi gli atti adottati ai sensi della legge regionale 33/1988 e successive modifiche.
6. Il regolamento di cui all'articolo 31, comma 7, è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'adozione di tale regolamento continua ad applicarsi il regolamento previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge regionale 33/1988.
7. Nelle more dell'attuazione del sistema di accreditamento di cui all'articolo 33 possono stipulare contratti e possono convenzionarsi con il sistema pubblico i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività ai sensi della normativa vigente.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 39, commi 2 e 3, e di cui all'articolo 63, comma 1, si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2007.
9. Fino alla data di emanazione dell'atto di cui all'articolo 41, comma 4, gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni sono autorizzati a utilizzare le risorse del fondo di cui all'articolo 41 secondo le vigenti discipline di attuazione dell'articolo 32 della legge regionale 10/1998 e successive modifiche, dell'articolo 9 della legge regionale 24/2004 e successive modifiche, nonché secondo quanto previsto dagli atti attuativi dell'articolo 39, comma 2, lettere l bis) e l ter), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), come aggiunte dall'articolo 1, comma 1, della legge 162/1998.
10. Nelle more delle determinazioni di cui all'articolo 56, comma 3, si applica quanto disposto dall'articolo 41 della legge regionale 49/1996.
11. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 4, comma 119, L. R. 1/2007
2Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 120, L. R. 1/2007
3Comma 2 ter aggiunto da art. 4, comma 120, L. R. 1/2007