LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/04/2006
Materia:
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.02 - Assistenza sociale

Art. 44
 (Politiche per l'infanzia e l'adolescenza)
1. La Regione promuove i diritti e le pari opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, attraverso politiche che ne garantiscano la tutela, la protezione, la formazione e le cure necessarie per il benessere psicofisico, l'educazione e lo sviluppo in un idoneo ambiente familiare e sociale, con particolare riguardo verso i minori privi della famiglia naturale.
2. In particolare la Regione:
a) sostiene il diritto del minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia;
b) promuove la rete dei servizi per la prima infanzia, in armonia con quanto disposto dalla legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia);
c) promuove l'affidamento familiare del minore temporaneamente privo di cure familiari idonee e ne garantisce comunque, nell'impossibilità dell'affidamento, l'accoglienza presso comunità residenziali;
d) promuove interventi nel campo educativo, formativo e del tempo libero, con particolare attenzione ai minori con disabilità e in situazioni di disagio;
e) promuove collaborazioni educative tra realtà scolastiche ed extrascolastiche, per prevenire il disagio adolescenziale e l'abbandono del sistema formativo, con particolare attenzione all'area penale minorile;
f) realizza il superamento definitivo degli istituti per i minori e la loro riconversione in strutture residenziali con caratteristiche strutturali e organizzative di tipo familiare;
g) contrasta ogni abuso, sfruttamento, maltrattamento e violenza sui minori, in qualsiasi ambito perpetrati;
h) promuove attività di formazione e aggiornamento del personale dei servizi pubblici e privati dedicati, al fine di favorire la diffusione di pratiche coerenti con il rispetto dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
i) promuove la conoscenza e la trasferibilità dei progetti a favore dell'infanzia e dell'adolescenza che si caratterizzano per la loro particolare innovazione e trasversalità;
j) diffonde la conoscenza sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
3. La Regione promuove una cultura della pianificazione e della progettazione degli spazi, edifici, aree e percorsi urbani, ispirate al rispetto e all'ascolto delle esigenze delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, sostenendo coerenti interventi di innovazione e riqualificazione a misura dell'infanzia e dell'adolescenza.
Note:
1Integrata la disciplina della lettera d) del comma 2 da art. 4, comma 71, L. R. 1/2007 nel testo modificato da art. 9, comma 18, L. R. 9/2008
2Integrata la disciplina della lettera e) del comma 2 da art. 4, comma 71, L. R. 1/2007 nel testo modificato da art. 9, comma 18, L. R. 9/2008
3Integrata la disciplina della lettera i) del comma 2 da art. 4, comma 71, L. R. 1/2007 nel testo modificato da art. 9, comma 18, L. R. 9/2008