LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/04/2006
Materia:
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.02 - Assistenza sociale

Art. 30
 (Strumenti di controllo della qualità)
1. Al fine di assicurare che gli interventi e servizi sociali siano orientati alla qualità in termini di adeguatezza delle risposte ai bisogni, all'efficacia ed efficienza dei metodi e degli interventi, nonché ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 33, la Giunta regionale definisce con atto di indirizzo specifici standard e indicatori di qualità utili a verificare e valutare i seguenti parametri:
a) qualità dei servizi e delle prestazioni erogate;
b) congruità dei risultati raggiunti con i bisogni espressi;
c) efficace utilizzo delle risorse finanziarie impiegate;
d) flessibilità organizzativa;
e) coinvolgimento e ottimale utilizzo di tutte le risorse del territorio;
f) personalizzazione degli interventi e dei servizi sulla base della domanda espressa dagli utenti.
2. L'atto indirizzo individua altresì gli strumenti e le modalità per assicurare la partecipazione al controllo dei cittadini e degli utenti dei servizi.
3. L'atto di indirizzo è adottato previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015