LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/04/2006
Materia:
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.02 - Assistenza sociale

Art. 2
 (Principi)
1. La Regione e gli enti locali, in attuazione degli articoli 3 e 38 della Costituzione, garantiscono l'insieme dei diritti e delle opportunità volte allo sviluppo e al benessere dei singoli e delle comunità e assicurano il sostegno ai progetti di vita delle persone e delle famiglie.
2. Il sistema integrato ha carattere di universalità, si fonda sui principi di sussidiarietà, di cooperazione e promozione della cittadinanza sociale e opera per assicurare il pieno rispetto dei diritti e il sostegno alla libera assunzione di responsabilità delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali.
3. La Regione e gli enti locali, al fine di prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da situazioni di non autosufficienza e da difficoltà economiche, realizzano il sistema integrato con il concorso dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 328/2000.
4. Le politiche regionali del sistema integrato, gli interventi in materia di immigrazione, di lavoro e occupazione, formazione, di servizi per la prima infanzia e di edilizia residenziale sono realizzati mediante misure attuative coordinate.
5. Ai fini della programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato, in attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione, gli enti locali e le loro rappresentanze, previste all'articolo 3 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale), riconoscono e valorizzano il ruolo dei soggetti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15.
6. La Regione riconosce, promuove e sostiene:
a) l'autonomia e la vita indipendente delle persone, con particolare riferimento al sostegno della domiciliarità;
b) il valore e il ruolo delle famiglie, quali ambiti di relazioni significative per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona, attraverso il perseguimento della condivisione delle responsabilità tra donne e uomini;
c) le iniziative di reciprocità e di auto-aiuto delle persone e delle famiglie che svolgono compiti di cura;
d) la centralità delle comunità locali per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone;
e) la partecipazione attiva dei cittadini, delle organizzazioni di rappresentanza sociale, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti;
f) la facoltà da parte della persona e delle famiglie di scegliere tra i servizi dei soggetti accreditati e convenzionati, secondo modalità appropriate rispetto ai bisogni e in coerenza con il progetto individuale.
7. La Regione assume il confronto e la concertazione come metodo di relazione con le organizzazioni sindacali e le altre parti sociali.